Protezione dei lavoratori
L’esecuzione di un intervento di bonifica/messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale di un sito inquinato deve prevedere la salvaguardia della salute degli operatori che operano sul sito, sia durante l’esecuzione delle indagini, dei sopralluoghi, del monitoraggio, del campionamento e degli interventi, contro possibili emissioni di sostanze o prodotti intermedi pericolosi.
Per ogni sito in cui i lavoratori sono potenzialmente esposti a sostanze pericolose dovrà essere previsto un piano di protezione con lo scopo di indicare i pericoli per la sicurezza e la salute che possono esistere in ogni fase operativa ed individuare le procedure per la protezione dei dipendenti.
Il piano di protezione deve essere definito in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di protezione dei lavoratori.
Monitoraggio
Le attività di monitoraggio e controllo devono essere svolte durante e al termine di tutte le fasi previste per la messa in sicurezza, per la bonifica e il ripristino ambientale del sito inquinato, al fine di verificare l’efficacia degli interventi nel raggiungere gli obiettivi prefissati.
In particolare:
- al termine delle azioni di messa in sicurezza d’emergenza e operativa;
- a seguito della realizzazione delle misure di sicurezza a valle della bonifica, per verificare che:
- i valori di contaminazione nelle matrici ambientali influenzate dal sito corrispondano ai livelli di concentrazione residui accettati in fase di progettazione;
- non siano in atto fenomeni di migrazione dell’inquinamento;
- sia tutelata la salute pubblica;
- nel corso delle attività di bonifica/messa in sicurezza permanente per verificare la congruità con i requisiti di progetto;
- a seguito del completamento delle attività di bonifica/messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale, per verificare, durante un congruo periodo di tempo, l’efficacia dell’intervento di bonifica e delle misure di sicurezza.
(fonte: Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale)
