Detta denominazione, in protezione transitoria a livello nazionale, concessa ai sensi dell’art. 9 del Reg. UE n. 1151/2012 e dell’art. 12 del decreto 14 ottobre 2013, è stata riconosciuta con Decreto MIPAAF 19 giugno 2015 "Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione Olio di Calabria per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta" e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.158 del 10-7-2015 ed in data 23 settembre 2015 dal Ministero Politiche Agricole. La dicitura “Olio di Calabria IGP”, sarà il marchio che valorizzerà tutte le varietà di olive più rappresentative del territorio calabrese, che contribuiscono a determinare un "unicum" protetto dal legislatore. A concorrere a produrre "Olio di Calabria" saranno, in misura non inferiore all’80%, le olive provenienti dalle seguenti cultivar: Carolea, Dolce di Rossano, Sinopolese, Grossa di Gerace, Tondina, Ottobratica, Grossa di Cassano, Tonda di Strongoli. Insieme all'eccellenze olearie calabresi "Olio di Calabria" sono state incluse queste Denominazione Transitoria IGP la Cipolla bianca di Margherita, la Patata del Fucino e Sicilia
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