La fattura commerciale, per la sua formazione unilaterale e la sua inerenza ad un rapporto già formato tra le parti, ha natura di atto partecipativo e non di prova documentale, o di indizio circa l’esistenza del credito in essa riportato, sicchè, contestandone in giudizio l’importo, incombe sull’emittente l’onere di provare l’esatto ammontare del proprio credito; tale regola non cambia allorchè il debitore convenuto, oltre a contestare la cifra fatturata, deduca e provi, sia pur genericamente, di aver già pagato la diversa e inferiore somma dovuta.
Cassazione Civile, Sez. II, 10.10.2011, n. 20802
Teramo, 15 Ottobre 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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