La ‘povna interrompe i racconti della navigazione verso la fine del conto alla rovescia (così come si è presa, ieri, ben sei ore di libera uscite tutte per lei, insieme all’Anziana di Ginevra, allo Storico Saggio, l’Amica Collega, L., G. e Connie – e con la benedizione telematica di Piccolo Giovanni: “Vada, vada, fa proprio bene, prof.”) per una comunicazione di pubblica utilità per coloro che sono impegnati, come lei, nella maturità e sono professori di una quinta.
Perché ieri è uscita, come tutti gli anni, l’ordinanza ministeriale, vale a dire la legge che disciplina ogni singola operazione relativa agli esami di Stato, dagli scrutini finali di ammissione, fino alla pubblicazione del cartellone con l’esito. E – siccome ha verificato, almeno a scuola sua, ma anche tra molti colleghi e amici (ivi compresa l’Anziana di Ginevra, che normalmente sulla burocrazia è attentissima), che questa cosa non è risaputa, viene disattesa, nessuno ci pensa – considera di fare, ricordandola, un pubblico servizio.
Ai sensi dell’articolo 8, comma 6, è bene dunque che tutti i colleghi si ricordino che è possibile, in scrutinio finale, per motivate ragioni, integrare il punteggio dei crediti di un singolo alunno rispetto a quello ottenuto nei due anni precedenti. Qui, il testo specifico:
“Fermo restando il massimo di 25 punti complessivamente attribuibili, il consiglio di classe, ai sensi dell’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, nello scrutinio finale dell’ultimo anno può motivatamente integrare il punteggio complessivo conseguito dall’alunno, ai sensi del comma 2 del citato articolo 11, in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio, presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell’alunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento. Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate”.
Il comma si rifà, come chiaramente detto, a un Decreto del Presidente della Repubblica (il 323 del 23 luglio del 1998), il quale, ai commi 2 e 4, evocati, dell’articolo 11, recita, rispettivamente:
Comma 2. “(Regolamento) Il punteggio di cui al comma 1 esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell’anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche l’assiduità della frequenza scolastica, ivi compresa, per gli istituti ove è previsto, la frequenza dell’area di progetto, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Esso è attribuito sulla base dell’allegata tabella a) e della nota in calce alla medesima”.
Comma 4. “(L. 425, art.5, comma 1 e Regolamento) Fermo restando il massimo dei 20 punti complessivamente attribuibili, il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell’ultimo anno, può motivatamente integrare il punteggio complessivo conseguito dall’alunno ai sensi del comma 2 in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell’alunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento”.
La ‘povna aggiunge anche che un controllo filologico a confronto con il testo dell’Art. 8, comma 6 dell’ordinanza sulla maturità degli anni precedenti (perché, sì, anche se nessuno lo sa, questa norma esiste da sempre) rivela che quest’anno il testo è stato cambiato e integrato, con la citazione esplicita del Decreto del Presidente della Repubblica e il rimando schietto al comma 2, con ciò andando a sottolineare, per quanto implicitamente, il fatto che a questa parte dell’ordinanza (troppo spesso disattesa, aggiunge lei) si sia voluto dare un risalto meritorio.
Con la speranza di avere fatto cosa utile, e la consapevolezza di quante, troppe volte i suoi colleghi dimostrino una ignoranza della legge inversamente proporzionale all’altezza istituzionale del loro compito, la ‘povna augura buon voto a tutti, e buona domenica, e se ne va a nuotare.