Quali sono le tipologie di veicoli per il Fisco italiano? Perchè a seconda del tipo di veicolo, il Fisco prevede un trattamento fiscale che può essere diverso ai fini della deducibilità dei costi per un professionista titolare di partita IVA, ai fini del reddito Irpef e ai fini del reddito delle società soggetto ad IRES. Ma non solo, perchè anche ai fini Iva vedrete che la classificaizone degli automezzi non è la stessa.
Mi rendo conto che l’argomento nonn è divertentissimo ma vi può servire pechè queste sono le basi per poi capire il trattamento fiscale che viene applicato agli autoveicoli delle diverse categorie.
La classificazione degli autoveicoli e automezzi ai fini fiscali: In origine c’era il codice della strada che disciplinava la corretta classificazione degli autoveicoli automezzi che avevano la stessa valenz tanto per le imposte dirette irpef ed Ires tanto per le imposte indirette Iva.
Tantissimi non addetti ai lavori fanno quasi sempre riferimento al concetto di auto aziendale che non trova una sua unica collocazione all’interno delle norme tributarie in quanto queste prevedono diversi trattamenti fiscali a seconda della tipologia del mezzo, della finalità per cui viene utilizzato, ai fini del tributo e del soggetto utilizzatore,
Tuttavia con il proliferare di comportamenti tendenti ad aggirare la normativa tributaria che permetteva al tempo di effettuare per esempio un’immatricolazione di un autocarro (e conseguente assicurazione online per autocarro, per semplicità e convenienza) anche per berline di lusso da un lato si è deciso di intervenire e slegare il codice della strada dall’applicazione delle imposte alle auto. Discorso diverso per l’Iva e per la sua detrazione sul prezzo di vendita che viene applicato al momento dell’acquisto dell’auto, del furgone o altro mezzo di locomozione, che merita un discorso a parte in quanto come sapete dal 2008 l’Italia ha dovuto allenarsi al trattamento imposto dalla Comunità Europea in tema di detrazione Iva sull’acquisto di autoveicoli in quanto fino a quell’anno l’Iva sugli automezzi era ingiustificatamente indetraibile o detraibile limitatamente ad un utilizzo esclusivamente strumentale del mezzo.
La classificazione degli automezzi ai fini Ires
Sinteticamente possiamo definire come autovetture tutti quegli automezzi che non non possono essere immatricolati come autocarri, autoveicoli carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o come un furgone finestrato e che trovate riepilogati nell’articolo 54 del codice della Strada che definisce autoveicoli come:
1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in: a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente; b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con piu’ di nove posti compreso quello del conducente; c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente; d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse; e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi; f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo; g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli e’ consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse; h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unita’ distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell’art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un’unica unita’ gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all’art. 61, il veicolo o il trasporto e’ considerato eccezionale; i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio; l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina; m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente. n) mezzi d’opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell’attivita’ edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell’art. 62 e non superiori a quelli di cui all’art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell’art. 61. I mezzi d’opera devono essere, altresi’, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.
2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.
La classificazione degli automezzi ai fini Iva
Ai Fini Iva invece non troviamo questa classificazione così minuziosa anche perchè la platea di mezzi è più alta essendo l’iva un tributo la cui potestà impositiva non è Italiana ma Europea è più ampia muovendosi in ambito europeo. In tal senso troviamo una più sintetica e pratica classificazione di veicoli stradali a motore da cui discendono anche diversi profili di detrazione Iva sulle auto.
Ai fini Iva infatti abbiamo gli autoveicoli per il trasporto stradale di beni o persone, gli autoveicoli con massa inferiore alle 3,5 tonnellate, e gli automezzi per il trasporto di massimo 8 persone.
Ai fini della deducibilità del costo Irpef ed ires leggete gli articoli di approfondimento dedicati alla detrazione auto per il professionista, la detrazione dei costi auto per l’agente di commercio e rappresentante oppure la deducibilità dei costi per l’auto dell’amministratore, o l’auto concessa ai dipendenti e anche ai fini della detrazione Iva sulle auto ci sarà tanto da dire.
Questo sia sotto il profilo del costo di acquisto sia per quello che concerne i vari contratti differenti dal trdizionale acquisto concui si può comunque entrare nella disponibilità del bene come il leasing o il noleggio a lungo termine non scordandovi che nel sito è presente la categoria dedicata proprio al fisco e alle auto.
Discorso a parte merita il tema dell’immatricolazione dell’auto come autocarro ricordando che questa da sola non basta per dedurre il 100% dei costi di acquisto, carburanti, e altri costi per la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo.