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Quando il Diritto prevale sulla Ragion di Stato.

Creato il 02 agosto 2012 da Mauro @2tredici
Anche al diavolo che alberga presso le stanze della Commissione U.E. o presso l’edificio della Cancelleria tedesca talvolta capita di riuscire a fare le pentole ma non i coperchi.
In questo caso ciò è accaduto per merito della Corte Costituzionale italiana che, con la sentenza n.193 del 17 luglio 2012, ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale di alcune norme contenute nel decreto legge 6 luglio 2011 n.98, una delle tante manovre correttive dei conti pubblici che, negli ultimi tre anni, si sono abbattute sugli Italiani in ossequio ai diktat imposti dall’Europa a guida tedesca.
La Corte ha stabilito che lo Stato può imporre alle Regioni e agli Enti Locali (Comuni e Province) misure restrittive ai fini del riequilibrio dei conti pubblici purché siano soddisfatte due condizioni: le misure non devono prescrivere nel dettaglio gli strumenti o le modalità per conseguire tali fini e devono essere temporanee.
In difetto, sarebbe violata l’autonomia di Regioni ed Enti Locali sancita dal Titolo V della Costituzione.
Nel caso specifico, l’art. 20 del Decreto Legge 98/2011 impone sine die, senza stabilire un termine finale, a carico di Regioni ed Enti Locali sacrifici economici in termini di fabbisogno e di indebitamento netto. Dunque la Corte lo ha dichiarato illegittimo nella parte che dispone per gli anni successivi al 2014.
A nulla è valsa la difesa dell’Avvocatura dello Stato, la quale ha ricordato (come sentiamo ripetere stancamente da ormai troppo tempo) che si tratta di interventi emergenziali finalizzati al risanamento della finanza pubblica. Le Regioni ricorrenti hanno agevolmente ribattuto che il verificarsi di una situazione eccezionale non può consentire la deroga alle norme costituzionali.
L’impressione è che di questo basilare principio di diritto costituzionale in Italia in molti (sobriamente e responsabilmente, per carità!) se ne stiano dimenticando e che, quindi, anche altre disposizioni contenute nelle successive manovre economiche correttive potrebbero incappare nelle censure della Corte Costituzionale

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