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Quando l’azienda può negare l’anticipazione TFR: le deroghe dei CCNL

Creato il 28 giugno 2014 da Robertoborz
Quando l’azienda può negare l’anticipazione TFR: le deroghe dei CCNL Quando l’azienda può negare l’anticipazione TFR: le deroghe dei CCNL


I dipendenti con almeno 8 anni di servizio possonorichiedere l’anticipo del 70% del TFR maturato per spese sanitarie, acquisto prima casa e congedi per astensione facoltativa o formazione.

 

Il datore di lavoro può negare l’anticipo, la legge consente il pagamento entro determinati limiti, dal 4% dei lavoratori in forza, all’esonero per le aziende in crisi e in cassa integrazione guadagni. I contratti collettivi possono stabilire condizioni di miglior favore

I lavoratori italiani dipendenti, titolari di un contratto di lavoro subordinato del settore privato, hanno diritto all’erogazione del trattamento di fine rapporto (o liquidazione o buonuscita) all’atto della cessazione, per dimissioni o licenziamento, del proprio rapporto con il datore di lavoro. In costanza di rapporto, essi possono chiedere all’azienda anche una anticipazione del TFR quando in possesso di alcuni requisiti e se sussistono le ragioni giustificative di legge per la richiesta.
 Il codice civile all’art. 2120 comma 8 disciplina l’anticipo TFR prevedendo che il lavoratore con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può chiedere un’anticipazione del trattamento di fine rapporto nella misura non superiore al 70% del TFR maturato fino a quel momento, ossia alla data della richiesta.
L’anticipo del TFR non può essere richiesto per la sola maturazione di 8 anni di servizio, ma è necessaria la sussistenza di eventi che ne giustificano la richiesta, eventi di natura occasionale che comportano la necessità da parte del lavoratore di una importante somma di denaro, quale è il 70% del TFR maturato nel corso di almeno 8 anni di lavoro. La misura del 70% è il massimo che il lavoratore può richiedere, ma in ogni caso devono sussistere le ragioni.
 Le ragioni stabilite dall’art. 2120 del codice civile. Ad elencare le ragioni giustificative è lo stesso art. 2120 del codice civile, che regola la disciplina del TFR.  L’articolo prevede due casi in cui è legittima la richiesta dell’anticipazione del TFR:
  • eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  • acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile (atto notarile non più necessario, basta l’acquisto in itinere);

Le ragioni stabilite dalla legge n. 53 del 2000. Oltre ai due casi previsti dall’art. 2120 del codice civile, la legge n. 53 del 2000 prevede ulteriori due casi in cui l’anticipazione sul TFR può essere autorizzata dai datori di lavoro. Si tratta dei seguenti due casi:
 
  • spese durante l’astensione facoltativa per maternità;
  • spese durante i congedi per la formazione extra-lavorativa o per la formazione continua.
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Il comma 8 dell’art. 2120 del codice civile però disciplina anche i limiti alle richieste di anticipazione del TFRdei dipendenti e questo aspetto legato ai limiti, che consentono all’azienda di rifiutare la richiesta del lavoratore nonostante il possesso dei requisiti della legge.

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