Ieri sera la Corte Costituzionale ha dichiarato "manifestamente inammissibile" il quesito sull'incostituzionalità dell'art. 4 della legge 194/78 presentato dal giudice minorile del Tribunale di Spoleto e di cui avevo scritto qui. Le ragioni del rigetto delle disinvolte argomentazioni del giudice di Spoleto vanno ricercate nei precedenti pronunciamenti della Corte in materia di interruzione volontaria della gravidanza. La sentenza n. 27 del 1975, che tra l'altro ha aperto la strada all'approvazione della legge 194 pochi anni dopo, dice: "non esiste equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute proprio di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell'embrione che persona deve ancora diventare", principio ribadito nella sentenza n. 35 del 1997.
Sebbene di una chiarezza cristallina è molto probabile che il concetto resti ostico ai talebani no-choice.