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Quinto Conto Energia, dal GSE le cause di esclusione dai registri

Creato il 10 settembre 2012 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
Quinto Conto Energia, le cause di esclusione dai registri

Torniamo ad occuparci dei registri per gli impianti fotovoltaici per segnalare alcuni recenti chiarimenti, da parte del GSE, sulle modalità di iscrizione e sulle possibili cause di esclusione dalle graduatorie. Ricordiamo infatti che gli impianti fotovoltaici che possono accedere agli incentivi statali previsti dal quinto Conto Energia possono essere raggruppati in due grandi categorie. Da un lato gli impianti che usufruiscono delle tariffe incentivanti in maniera diretta; dall’altro i rimanenti impianti che, invece, potranno godere degli incentivi a patto di entrare in appositi registri istituiti dal Gestore per i servizi energetici.

Prima di tutto, il GSE chiarisce che gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici o su aree di proprietà della pubblica amministrazione non sono soggetti all’obbligo di iscrizione al Registro e accedono direttamente alle tariffe incentivanti previste dal quinto Conto Energia (d.m. 5 maggio 2011) a condizione che l’edificio o l’area ove sono ubicati gli impianti siano di proprietà delle pubbliche amministrazioni già alla data di entrata in esercizio dell’impianto e per tutta la durata del periodo di incentivazione e che gli impianti entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2012.

Cause di esclusione dalla graduatoria
I chiarimenti del Gestore dei servizi energetici prosegue, ricordando che la graduatoria degli impianti rientranti nel limite di costo è formata applicando i criteri di priorità previsti dal quinto Conto Energia (leggi anche Quinto conto energia, le nuove priorità per accedere ai registri).

Per l’iscrizione vanno utilizzati i dati e le informazioni di cui alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi del d.P.R. 445/2000, della cui correttezza e veridicità il dichiarante assume piena ed esclusiva responsabilità.

Il GSE ha infine segnalato le cause più frequenti di possibile esclusione dalla graduatoria riscontrate nei precedenti registri:

1. mancata allegazione del documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in corso di validità;

2. assenza della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

3. mancata sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

4. presenza di modifiche, integrazioni e/o alterazioni apportate manualmente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

5. incertezza sul contenuto o sulla provenienza della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o del documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione, per difetto di elementi essenziali o per presenza di parti non leggibili.


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