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Quinto Conto Energia firmato da Passera, cosa cambia per il FV

Creato il 09 luglio 2012 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
Quinto conto energia firmato da Passera, cosa cambia per il FV

Dopo giorni di “tira e molla”, il quinto Conto Energia sta per approdare in Gazzetta Ufficiale, dopo essere stato firmato dal Ministro dello sviluppo economico, Corrado Passera (leggi il testo del decreto sul quinto Conto Energia firmato dal Ministro Passera). Una volta pubblicato, la piena operatività del decreto che andrà a rimodulare per l’ennesima volta il sistema di incentivi per il fotovoltaico scatterà al raggiungimento di un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi di 6 miliardi di euro.

Il costo massimo degli incentivi al fotovoltaico previsti dal quinto conto energia è stato fissato a 700 milioni di euro. In altre parole, il decreto non sarà più applicato una volta raggiunto un costo massimo degli incentivi di 6,7 miliardi di euro. È verosimile ipotizzare che il limite dei 6 miliardi di euro venga raggiunto già entro la fine di luglio 2012.

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG), sulla base degli elementi comunicati dal GSE ed entro tre giorni lavorativi dalla data della comunicazione, con propria delibera, pubblicata sul sito della medesima Autorità, individua la data in cui il costo indicativo cumulato annuo degli incentivi raggiunge il valore di 6 miliardi di euro l’anno. A quel punto, trascorsi 45 giorni dalla pubblicazione della delibera della AEEG, il quinto Conto Energia sarà operativo: probabilmente già a partire dal mese di settembre 2012.

Gli impianti fotovoltaici che accedono agli incentivi del quinto Conto Energia senza obbligo di iscrizione al registro
Secondo il decreto i seguenti impianti accedono direttamente alle tariffe incentivanti:
a) impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 kW realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;
b) impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 12 kW, inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell’impianto non superiore a 12 kW;
c) i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell’impianto non superiore a 12 kW ;
d) impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi degli incentivi di 50 milioni di euro;
e) impianti fotovoltaici a concentrazione fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 milioni di euro;
f) impianti fotovoltaici realizzati da Amministrazioni pubbliche mediante svolgimento di procedure di pubblica evidenza, fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 milioni di euro;
g) gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 kW e non superiore a 20 kW, ivi inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell’impianto non superiore a 20 kW, che richiedono una tariffa ridotta del 20% rispetto a quella spettante ai pari impianti iscritti al registro.

Iscrizione ai registri
Gli impianti fotovoltaici non ricadenti fra quelli sopra citati accedono alle tariffe incentivanti di previa iscrizione in appositi registri, in posizione tale da rientrare nei seguenti limiti massimi di costo indicativo cumulato annuo degli incentivi:
a) 1° registro: 140 milioni di euro;
b) 2° registro: 120 milioni di euro;
c) registri successivi: 80 milioni di euro a registro e comunque fino al raggiungimento del limite di cui all’articolo 1, comma 5.


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