Con l’entrata in vigore lo scorso 27 agosto 2012 del quinto Conto Energia gli impianti fotovoltaici che possono accedere agli incentivi statali possono essere raggruppati in due grandi categorie. Da un lato gli impianti che possono usufruire delle tariffe incentivanti in maniera diretta, senza necessità di iscrizione ai registri del GSE; dall’altro i rimanenti impianti che, invece, potranno godere degli incentivi a patto di entrare in appositi registri istituiti dal Gestore per i servizi energetici (per conoscere le due categorie di impianto leggi anche Quinto Conto Energia, oggi la partenza, ma i fondi sono agli sgoccioli).
Come forse non tutti sanno, l’iscrizione degli impianti fotovoltaici ai registri non garantisce in automatico l’ottenimento degli incentivi previsti dal quinto Conto Energia, poiché occorre che gli impianti risultino in posizione di graduatoria tale da rientrare in limiti annui di costo degli incentivi che sono i seguenti:
a) Per il primo Registro, 140 milioni di euro;
b) Per il secondo Registro, 120 milioni di euro;
c) Per i registri successivi al secondo, 80 milioni di euro per ciascuno, fino al raggiungimento del tetto complessivo di 6,7 miliardi di euro.
Quando aprono i registri del quinto Conto Energia?
Il primo registro si chiuderà il prossimo 20 settembre 2012. Il secondo registro e quelli successivi saranno aperti (pubblicati) a cadenza semestrale e rimarranno disponibili per 60 giorni. Per ulteriori dettagli invitiamo i lettori a consultare le regole applicative per l’iscrizione ai registri, pubblicate sul sito del GSE
È bene ricordare che la somma di 6,7 miliardi di euro rappresenta il costo totale cumulato di tutti i precedenti conti energia (compreso l’ultimo). Al raggiungimento di tale cifra anche il quinto conto energia terminerà e, a meno di altri dispositivi legislativi ad hoc, i successivi impianti fotovoltaici italiani funzioneranno in un regime di grid parity, ossia senza incentivi e in diretta concorrenza con gli impianti per la produzione di energia elettrica che utilizzano fonti non rinnovabili.
Un elemento di grande novità, apportata dal quinto Conto Energia al meccanismo dei registri, non riguarda solo l’obbligo di iscrizione anche a impianti che, fino al quarto conto, potevano accedere direttamente agli incentivi. Infatti dal 27 agosto 2012 sono cambiati anche i criteri di priorità per la formazione delle graduatorie degli impianti iscritti ai registri.
I nuovi criteri del quinto Conto Energia per la formazione delle graduatorie dei registri
I nuovi criteri, indicati qui sotto, privilegiano gli impianti su edifici di classe energetica minima D e in sostituzione delle coperture in amianto. Nello specifico, ecco le condizioni dalla più favorevole:
1) Impianti su edifici con attestato di certificazione energetica, almeno di classe D o superiore, con moduli installati in sostituzione di coperture in eternit o amianto, purché le stesse coperture siano completamente rimosse.
2) Impianti su edifici con attestato di certificazione energetica, almeno di classe D o superiore.
3) Impianti su edifici, di classe energetica inferiore a D, con moduli installati in sostituzione di coperture in eternit o amianto, purché le stesse coperture siano completamente rimosse.
4) Impianti con componenti principali realizzati unicamente in un Paese membro dell’UE o SEE (Spazio Economico Europeo)
5) Impianti ubicati, nell’ordine su:
- siti contaminati (definiti dall’art. 240 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152);
- terreni nella disponibilità del demanio militare;
- discariche esaurite (per le quali è stata comunicata la chiusura ai sensi dell’art. 12 comma 3 del d.lgs. n. 36/2003);
- cave dismesse;
- miniere esaurite.
6) Impianti di potenza non superiore a 200 kW asserviti ad attività produttive
7) Impianti realizzati, nell’ordine su:
- edifici;
- serre;
- pergole;
- tettoie;
- pensiline;
- barriere acustiche.
8) Altri impianti.
Limitatamente al primo registro, al fine di salvaguardare gli impianti già in fase di realizzazione, la graduatoria è formata applicando come primo criterio la precedenza alla data di entrata in esercizio e, successivamente, i criteri della tabella sopra riportata.
Gli impianti ammessi devono entrare in esercizio entro un anno dalla pubblicazione della graduatoria. Gli impianti non ammessi che intendono comunque richiedere gli incentivi, devono inoltrare al GSE una nuova richiesta di iscrizione per il registro successivo.
L’iscrizione ai registri è cedibile a terzi solamente dopo l’entrata in esercizio dell’impianto.