Si aprono oggi, 19 marzo 2013, le iscrizioni per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore ai 12 kW e si chiuderanno in maniera improrogabile alle ore 21:00 di venerdì 17 maggio 2013. Lo fa sapere il GSE sul suo sito in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 4 del Quinto Conto Energia (decreto interministeriale 5 luglio 2012).
Ricordiamo che possono essere iscritti anche gli impianti entrati in esercizio in data antecedente al 27 agosto 2012, fermo restando che l’entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico non costituisce criterio di priorità (leggi il Bando pubblico per l’’scrizione al secondo Registro degli impianti fotovoltaici di cui al d.m.5 luglio 2012).
La richiesta di iscrizione al Secondo Registro, a pena di esclusione, deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, entro e non oltre il termine di chiusura del Registro, mediante l’applicazione informatica predisposta dal GSE (https://applicazioni.gse.it), accessibile tutti i giorni del periodo di apertura del Registro 24 ore su 24, ad eccezione dei giorni di apertura e di chiusura.
Il limite di costo disponibile per l’anno 2013 è pari a 70,46 milioni di euro
Il GSE ricorda anche che il mancato inserimento dei documenti necessari ai fini dell’iscrizione del secondo registro, quali:
- la copia del Documento di Identità del sottoscrittore,
- l’Attestazione di Pagamento delle spese di istruttoria,
- la Richiesta di Iscrizione,
non potrà essere sanato da un successivo invio della documentazione integrativa, né saranno tenute in considerazione richieste di iscrizione al Registro inviate al GSE avvalendosi di modalità diverse dall’inserimento sul portale informatico.
Ricordiamo infine che la richiesta di iscrizione al Registro previsto dal Quinto Conto Energia dà avvio alla procedura di richiesta delle tariffe incentivanti di cui è elemento costitutivo e parte integrante. In questo contesto, la realizzazione di un impianto avente caratteristiche diverse da quelle dichiarate in fase di iscrizione al Registro dal Soggetto Responsabile relativamente ad elementi che costituiscono criteri di priorità di cui all’art. 4, comma 5 del decreto determina la decadenza dall’iscrizione in graduatoria.