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Quota 96, Classe 52. Entro marzo la decisione della Corte dei Conti

Creato il 03 gennaio 2013 da Yellowflate @yellowflate

Quota 96, Classe 52. Entro marzo la decisione della Corte dei Conti Buone notizie per i Quota 96: a marzo 2013. Così i Quota 96, ovvero i classe 1952, o  meglio i  docenti che avevano inoltrato domanda di pensionamento con 60 anni di età e 36 di contributi, maturando il diritto a pensione entro il 31 agosto 2012 e la possibilità di uscire dal lavoro secondo le vecchie regole con la cosiddetta Quota 96, data dalla somma del requisito anagrafico e del requisito contributivo.


Dopo che il Consiglio di Stato ha ritenuto che dovesse essere la Corte dei conti della giurisdizione regionale del Lazio a pronunciarsi.

Intanto come ben segnalano su Orizzonte Scuola dal 1 gennaio 2013 entrano in vigore le nuove norme per le pensioni.

Per la prima volta viene applicato il sistema dell’adeguamento automatico delle pensioni all’aspettativa di vita, grazie al Dm 6 dicembre 2011 che ha incrementato di 3 mesi tutti i requisiti di accesso a partire da ieri, 1° gennaio 2013.

Un’altra importante novità è l’abolizione della pensione di anzianità, che si poteva ottenere prima di aver compiuto l’età necessaria per la pensione di vecchiaia, in quanto era subordinata solo al raggiungimento di un certo periodo minimo di anzianità contributiva.

Oggi è possibile andare in pensione prima dell’età prevista per il trattamento di vecchiaia solo se si supera il periodo minimo di contribuzione e con penalizzazioni se si sceglie di andare in pensione in età troppo giovane. Infatti nel 2013 sarà necessario avere come minimo contributo 42 anni e 5 mesi per gli uomini e 41 anni e 5 mesi per le donne. Chi deciderà di andare in pensione prima dei 62 anni, perderà dall’1 al 2 per cento sull’assegno di pensione per ogni anno di anticipo.


La pensione di vecchiaia si consegue quando si raggiunge un requisito minimo di età, cui deve essere accompagnato un requisito contributivo (almeno 20 anni di contribuzione, a qualsiasi titolo versata o accreditata). La riforma prevede un meccanismo di crescita graduale del requisito anagrafico legato alle speranze di vita e nel 2013 i requisiti saranno 62 anni (63 anni e 6 mesi per le autonome) e sale a 63 anni e 6 mesi dal 2014 (64 anni e 6 mesi per le autonome), a 65 anni dal 2016 (65 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome) e, infine, si stabilizza a 66 anni a partire dal 2018 (66 anni per le lavoratrici autonome). L’età della della pensione di vecchiaia non potrà comunque essere inferiore a 67 anni dal 2021.

Ma oltre al requisito anagrafico per andare in pensione di vecchiaia sarà necessario maturare un’anzianità contributiva di almeno 20 anni ed a chi ha cominciato a versare contributi dopo il 1° gennaio 2006 è richiesto che l’importo dell’assegno sia almeno pari a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale, con delle eccezioni per chi raggiunge i 70 anni di età.


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