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Rapporti patrimoniali tra coniugi: pubblicità delle convenzioni matrimoniali

Da Rebecca63

Rapporti patrimoniali tra coniugi: pubblicità delle convenzioni matrimonialiIn tema di convenzioni matrimoniali, l’art. 162 c.c. condiziona l’opponibilità ai terzi delle suddette convenzioni alla annotazione del relativo atto a margine dell’atto di matrimonio, mentre la trascrizione di cui all’art. 2647 c.c. ha funzione di mera pubblicità-notizia, inidonea ad assicurare detta inopponibilità.

Cassazione Civile, Sez. III, 23.05.2011, n. 11319

Teramo, 16 Giugno 2011 Avv. Annamaria Tanzi

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