E' valido il ravvedimento operoso effettuato in modo frazionato per regolarizzare eventuali violazioni, a patto che non intervengano controlli fiscali nei confronti del contribuente o non siano scaduti i termini.E' questo, in sintesi, il principio contenuto nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, n.67/E del 23 giugno 2011.Nella risoluzione in questione, l'Agenzia delle Entrate chiarisce innanzitutto che non è applicabile al ravvedimento operoso la rateazione, in quanto non normativamente prevista e specifica che "In particolare, non è ammissibile che il ravvedimento della violazione si perfezioni con il versamento della cosiddetta “prima rata” di quanto “complessivamente” dovuto a titolo di imposta, interessi e sanzioni, e che il contribuente possa, quindi, beneficiare della riduzione complessiva delle sanzioni applicabili anche quando i versamenti delle “rate” successive siano effettuati oltre i termini ultimi normativamente previsti. Allo stesso modo, deve escludersi che, in caso di controllo fiscale attivato tra un versamento e l’altro, il contribuente possa invocare l’avvenuta definizione integrale della violazione per effetto del versamento della “prima rata”.L'Agenzia inoltre afferma che nel caso di omesso o insufficiente versamento il contribuente non può beneficiare della riduzione delle sanzioni prevista dall'art.13, lettera a) del D. Lgs n.472/1997 (ravvedimento entro 30 giorni dall'omissione o dall'errore) ed in questi casi è più corretto parlare di ravvedimento "parziale" che, non essendo precluso, sarà ritenuto valido nel caso sia effettuato prima di eventuali controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria o dello scadere dei termini per effettuare il ravvedimento medesimo, in caso contrario le somme residue saranno assoggettate alle sanzioni ordinarie.
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E' valido il ravvedimento operoso effettuato in modo frazionato per regolarizzare eventuali violazioni, a patto che non intervengano controlli fiscali nei confronti del contribuente o non siano scaduti i termini.E' questo, in sintesi, il principio contenuto nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, n.67/E del 23 giugno 2011.Nella risoluzione in questione, l'Agenzia delle Entrate chiarisce innanzitutto che non è applicabile al ravvedimento operoso la rateazione, in quanto non normativamente prevista e specifica che "In particolare, non è ammissibile che il ravvedimento della violazione si perfezioni con il versamento della cosiddetta “prima rata” di quanto “complessivamente” dovuto a titolo di imposta, interessi e sanzioni, e che il contribuente possa, quindi, beneficiare della riduzione complessiva delle sanzioni applicabili anche quando i versamenti delle “rate” successive siano effettuati oltre i termini ultimi normativamente previsti. Allo stesso modo, deve escludersi che, in caso di controllo fiscale attivato tra un versamento e l’altro, il contribuente possa invocare l’avvenuta definizione integrale della violazione per effetto del versamento della “prima rata”.L'Agenzia inoltre afferma che nel caso di omesso o insufficiente versamento il contribuente non può beneficiare della riduzione delle sanzioni prevista dall'art.13, lettera a) del D. Lgs n.472/1997 (ravvedimento entro 30 giorni dall'omissione o dall'errore) ed in questi casi è più corretto parlare di ravvedimento "parziale" che, non essendo precluso, sarà ritenuto valido nel caso sia effettuato prima di eventuali controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria o dello scadere dei termini per effettuare il ravvedimento medesimo, in caso contrario le somme residue saranno assoggettate alle sanzioni ordinarie.
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