Per superare i problemi dovuti alla “data di fine lavori”, a partire dal prossimo 2 luglio 2013 entreranno in vigore le nuove funzionalità per l’invio telematico delle dichiarazioni DOCFA per la gestione del ravvedimento operoso. L’Agenzia delle Entrate con la comunicazione n. 24747 del 20 giugno 2013 ha fornito le indicazioni operative, che riportiamo di seguito per i lettori di Ediltecnico.it (scarica la Nota n. 24747 del 20 giugno 2013 in formato PDF).
Le nuove funzionalità introdotte per la gestione del ravvedimento operoso continuano ad attivarsi con le stesse modalità già in uso in ambiente SISTER.
Le diverse tipologie di ravvedimento operoso sono selezionabili come indicato nella figura che segue:
Ravvedimento operoso “Ordinario”
Inserito il numero di unità immobiliari (di seguito UIU) soggette a tributo e di quelle soggette a sanzione presenti nel documento e distinte per categoria catastale, il sistema abilita il campo “Data fine lavori”, dove il professionista inserisce la data di fine lavori, coincidente con quella indicata nel documento, come già in precedenza previsto.
Ravvedimento operoso “Rendita presunta”
Compilati i campi relativi al numero di UIU soggette a tributo e UIU soggette a sanzione, si abilita il campo “Data scadenza termine” (1) ed il professionista deve selezionare, come ultima data utile per la presentazione del documento, una delle seguenti opzioni:
- 31 agosto 2012, per gli immobili oggetto di rendita catastale presunta di cui al comunicato dell’Agenzia del Territorio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2012 (2);
- 2 aprile 2013, per gli immobili oggetto di rendita catastale presunta di cui al comunicato dell’Agenzia del Territorio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2012 (3);
- 30 aprile 2013, per gli immobili oggetto di rendita catastale presunta di cui ai comunicati del 3 maggio 2012 (prima fase di attribuzione della rendita presunta) e del 30 novembre 2012 (seconda fase di attribuzione della rendita presunta) per i soggetti interessati dagli eventi sismici del maggio 2012;
- altra data, campo libero in cui il professionista inserisce manualmente il 121° giorno successivo alla data di ricezione dell’avviso di accertamento notificato con procedura ordinaria manuale (4) (ad esempio, avviso di accertamento emesso a seguito di autotutela).
Nelle figure seguenti sono indicate le relative modalità di opzione ed un esempio di calcolo degli importi per la liquidazione relativa ai tributi speciali catastali, interessi e sanzioni.
Ravvedimento operoso “Fabbricati rurali” (Ex articolo 13, comma 14-ter, DL 201/2011)
Per la fattispecie in esame il sistema abilita la compilazione del campo “Data scadenza termine” ed il professionista deve selezionare una delle seguenti date:
- 30 novembre 2012 (regime ordinario)
- 31 maggio 2013 (eventi sismici del maggio 2012) (5)
Si riporta di seguito la figura illustrativa delle relative opzioni selezionabili a sistema.
Ravvedimento operoso “Sisma maggio 2012″
Tale opzione riguarda le dichiarazioni DOCFA ordinarie presentate dai soggetti interessati dal sisma del maggio 2012, relativamente alle quali il termine per la presentazione è scaduto il 30 aprile 2013 (6).
Ai fini dell’applicazione del ravvedimento operoso va precisato che la sospensione dei termini di cui sopra si applica nei confronti:
1. delle persone fisiche che, alla data del 20 maggio 2012, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei Comuni delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo (riportati nell’allegato 1 al decreto ministeriale 1° giugno 2012);
2. dei soggetti aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di cui al punto 1;
3. delle città di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, per le quali la sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l’inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda, verificata dall’Autorità comunale.
Nel caso in questione il sistema abilita la compilazione del campo “Data fine lavori” come mostrato nella figura che segue.
Nella figura seguente è riportato un esempio di calcolo degli importi per la liquidazione relativa ai tributi speciali catastali, interessi e sanzioni.
Ravvedimento operoso “Altro”
La voce “Altro” attiva il campo editabile “Descrizione” per indicare ulteriori fattispecie introdotte da nuove normative o proroghe e il campo “Data scadenza termine”.
Tale tipologia di ravvedimento operoso pertanto non deve essere normalmente selezionata.
Casi particolari
La procedura di inoltro telematico delle dichiarazioni DOCFA è stata integrata per meglio disciplinare anche i possibili casi in cui il numero delle unità soggette a tributo speciale dichiarante non coincide con il numero di unità soggette a sanzione, per le quali il professionista indica di volersi avvalere del ravvedimento operoso.
È il caso, ad esempio, di una dichiarazione DOCFA di due unità immobiliari, una ordinaria ed una iscrivibile nella categoria fittizia F/5. In tal caso, per l’unità dichiarata in categoria F/5 è dovuto il solo tributo speciale catastale ma non è applicabile la sanzione, in quanto per tale fattispecie non esiste l’obbligo della dichiarazione.
Le opzioni da compilare (vedi le figure seguenti) per il calcolo della sanzione sono:
- Numero di UIU sanzionabili (categorie comprese nei gruppi denominati A,B, C)
- Numero di UIU sanzionabili (categorie dei gruppi speciale e particolare D ed E)
- Numero di UIU sanzionabili non soggette a tributo (casi particolari)
(1) A differenza del precedente caso dove è indicata la “Data fine lavori”.
(2) escluse le dichiarazioni dei soggetti interessati dagli eventi sismici del maggio 2012.
(3) Essendo il 30 marzo 2013 sabato e il giorno 1° aprile festivo. Sono escluse le dichiarazioni dei soggetti interessati dagli eventi sismici del maggio 2012.
(4) E non con pubblicazione all’albo pretorio comunale come nei casi precedenti.
(5) Cfr. art. 11, comma 1-bis del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Con riferimento a tale adempimento si osserva che, per effetto del combinato disposto di cui all’articolo 67-septies del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e dell’articolo 11, comma 1-bis del citato decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, la proroga al 31 maggio 2013 di cui sopra, si applica “anche ai territori dei Comuni di Ferrara e Mantova, nonché, ove risulti l’esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, dei Comuni di Castel d’Ario, Commessaggio, Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso, Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de’ Frati, Piadena, San Daniele Po, Argenta”.
(6) Proroga a tale data dei termini di scadenza degli adempimenti tributari in precedenza sospesi dal 20 maggio al 30 novembre 2012, ai sensi dei decreti del Ministero dell’economia e delle finanze del 1° giugno, del 24 giugno e del 21 dicembre 2012.