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RCAUTO: stop al tacito rinnovo dei contratti

Da Avvdanielaconte
RCAUTO: stop al tacito rinnovo dei contratti
Un emendamento al nuovo D.L. Sviluppo - in esame in Parlamento - prevede che i contratti di assicurazione per la RCauto abbiano durata annuale. Non sarà più valida ed efficace, pertanto, la clausola di tacito rinnovo dopo la data di scadenza del contratto, in caso di mancata comunicazione della disdetta nei termini previsti
La bozza del nuovo “Decreto Sviluppo” – che dovrebbe essere approvato a breve – prevede una importante novità in materia di contratti per RCauto.
E’ stato, infatti, presentato un emendamento, a norma del quale i contratti di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli e natanti hanno durata annuale o, tutt’al più, di un anno più frazione – se l’assicurato decide in quest’ultimo senso -.
Ma vi è di più.
Nell’ipotesi in cui l’assicurato dovesse decidere di non rinnovare il contratto alla scadenza, il medesimo si intenderebbe automaticamente risolto alla data di scadenza naturale.
Non sarebbe necessario, pertanto, inviare comunicazione di disdetta alla compagnia assicuratrice.
Questo significa che non si applicherebbe più la regola del tacito rinnovo del contratto di assicurazione nell’ipotesi di mancata comunicazione della disdetta entro il termine previsto.
E ancora, la società assicuratrice deve mantenere l’operatività della polizza per 15 giorni dopo la scadenza, allo scopo di consentire la stipula di un nuovo contratto di assicurazione.
Nel testo della bozza del D.L. Sviluppo si legge, poi, che “…Le clausole di  tacito rinnovo eventualmente previste nei contratti stipulati precedentemente all’entrata in vigore del presente decreto, a far data dal 1 gennaio 2014 si intendono prive di efficacia e come non apposte, con conseguente cessazione del contratto alla sua naturale scadenza“.
La nuova regola “si applica anche agli altri contratti assicurativi eventualmente stipulati in abbinamento a quello di assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione di veicoli e natanti“.
I contratti di cui si parla nel testo normativo appena citato sono, ad esempio, quelli relativi all’infortunio del conducente, che normalmente vengono stipulati unitamente ai contratti per la RCauto.
Tali contratti spesso creano problemi agli assicurati per quanto riguarda la disdetta.
Ad essi, infatti, non si applicano le normali regole sulla disdetta – prevviso di 15 giorni prima della data di scadenza -, ma quest’ultima deve essere comunicata con 60 giorni di anticipo, come accade per le polizze danni.
Le novità sopra descritte sono sicuramente molto importanti.
La clausola del tacito rinnovo, infatti, viene normalmente inserita nei contratti di assicurazione per la RCauto, e molte volte si dimentica di comunicare l’eventuale disdetta nei termini previsti.
L'unica perplessità riguarda il fatto che le società assicuratrici potrebbero "approfittare" della nuova regola prevista - rinnovo del contratto assicurativo ogni anno - per applicare nuovi aumenti ogni volta.
Ma speriamo, fiduciosi, che il Parlamento tuteli gli utenti/consumatori per quanto riguarda questa eventualità.
Roma, 1 dicembre 2012
Avv. Daniela Conte
Studio Legale Avv. Daniela Conte & Partners
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