Il questore deve tener conto delle difese del soggetto accusato di stalking prima di ammonirlo. È quanto affermato da una recente sentenza con cui il Consiglio di Stato ha spiegato sulla base di quali prove il questore può ammonire la persona denunciata dalla vittima di atti persecutori. (Cons. di Stato, sent. n. 1067 del 5 marzo 2014)
La legge (art. 8 D.l. n. 11/2009 convertito in L. n. 38/2009) consente alle vittime di stalking, prima di presentare la querela per tale reato, di esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza e chiedere al questore di adottare un provvedimento di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta illecita.
Il questore, una volta ricevuta la richiesta, assume, se necessario, le informazioni dagli organi investigativi e sente le persone informate dei fatti.
Qualora, dalle prove assunte (per esempio testimonianze, prove scritte come email e sms minacciosi, registrazioni telefoniche ecc.), ritenga che l’istanza della vittima sia fondata, ammonisce oralmente il soggetto accusato, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge, con l’avvertenza che, diversamente, verrà deferito anche d’ufficio all’autorità giudiziaria.
Tra le prove da esaminare il questore non deve tener conto solo dei mezzi probatori proposti dalla vittima ma deve tentare di ricostruire un quadro probatorio che dia spazio anche alle difese dell’accusato.
Per esempio, egli deve sentire, tra le persone informate sui fatti, chi, non essendo stato chiamato a testimoniare dal richiedente l’ammonimento, potrebbe rilasciare dichiarazioni favorevoli all’accusato.
In alcuni casi potrebbe sussistere la necessità di sentire anche l’accusato stesso per ottenere una ricostruzione dei fatti il più possibile vicina alla realtà e sentire le difese di entrambe le parti.
In ogni caso la procedura di ammonimento non può essere equiparata ad un processo penale, pertanto l’accusato non ha diritto alla comunicazione di avvio del procedimento.
L’ammonimento ha solo effetto cautelare e serve a far “spaventare” l’accusato, distogliendolo dal commettere ulteriori atti persecutori. Lo stalking commesso dopo essere stati ammoniti viene infatti punito con una pena più elevata!
Foggia, 21 marzo 2014 Avv. Eugenio Gargiulo