L’ampliamento di fabbricati in zona agricola è consentito esclusivamente a favore di edifici per i quali lo strumento urbanistico regolamenta in maniera puntuale, ammettendola, la destinazione abitativa e sempre a condizione che tali fabbricati abbiano o abbiano avuto un collegamento funzionale con il fondo agricolo.
È questa in sintesi la conclusione a cui arriva la Regione Veneto con la circolare 29 ottobre 2013 n. 2 relativo alla recente modifica dell’art. 44 della legge regionale 11/2004 (edificabilità in zona agricola).
Il chiarimento sopra riportato si è reso necessario a seguito delle numerose richieste di chiarimento da parte degli enti locali e dei privati, dopo l’intervento di modifica operato dalla legge regionale 3/2013 (art. 34, comma 1).
La versione attuale ha, in particolare, modificato il comma 5 dell’art. 44 della LR 11/2004 che si presenta così: “Gli interventi di recupero di fabbricati esistenti in zona agricola sono disciplinati dal PAT e dal PI ai sensi dell’art. 43. Sono sempre consentiti, purché eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria, gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 3 del Testo Unico dell’edilizia (DPR 380/2001), nonché l’ampliamento di edifici da destinarsi a case di abitazione, fino a un limite massimo di 800 metri cubi comprensivi dell’esistente, purché la destinazione abitativa sia consentita dallo strumento urbanistico generale”.
La circolare specifica che l’interpretazione della norma non può prescindere da un collegamento funzionale tra gli edifici realizzabili in zona agricola e il fondo su cui insistono. Tale presupposto, continua quindi il documento, determina che gli edifici sottoposti alle disposizioni sopra citate abbiano o abbiano posseduto tale requisito.
Sono pertanto escluse dall’ambito di applicazione della norma tutti quegli edifici a destinazione diversa da quella agricola o comunque privi della connessione con il fondo agricolo.
Insomma, l’interpretazione fornita dalla Regione Veneto impone una valutazione, caso per caso, degli edifici, ovviamente legittimati, sia in relazione al fatto che la cessata funzionalità rispetto alle esigenze del fondo agricolo sia stata accertata nello strumento urbanistico, come pure che per essi sia stata prevista una destinazione abitativa.