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Referendum, come funziona in Italia

Da Openblog

Strumento di partecipazione diretta, il referendum ha due forme principali, diverse eccezioni e alcuni limiti. Con il quesito sulle trivelle nei mari italiani alle porte, e in prospettiva quello costituzionale sulla riforma Boschi, vediamo com’è regolato e facciamo il punto sui numeri

La storia del nostro paese inizia con un referendum. Era il 2 giugno del 1946 e i cittadini italiani furono chiamati a scegliere fra monarchia e repubblica. Da lì il rapporto del nostro paese con questo strumento si è evoluto e ha attraversato diverse fasi. Il prossimo appuntamento è fissato per il 17 aprile, con il quesito sulle trivelle nei mari italiani.

Il referendum rientra, insieme all’iniziativa legislativa popolare e alla petizione, tra gli istituti di partecipazione diretta dei cittadini alla democrazia. Nel nostro ordinamento sono previsti vari tipi di referendum, di cui i principali sono quello abrogativo e quello costituzionale.

Art. 75 della costituzione italiana – È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum

La prima tipologia, nonché quella più comune e quella che si terrà fra meno di un mese sulle trivelle, permette a 500 mila elettori (o cinque consigli regionali) di richiedere l’abrogazione parziale o totale di una legge. Per essere valido un referendum deve raggiungere il cosiddetto quorum, cioè devono aver partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto. Nella storia repubblicana si sono tenuti 66 referendum abrogativi.

Art. 138 della costituzione italiana – Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

La seconda tipologia, che potrebbe coinvolgere i cittadini italiani dopo l’approvazione della riforma Boschi, è il referendum costituzionale. In seguito all’approvazione di un disegno di legge di natura costituzionale, entro tre mesi dalla pubblicazione, un quinto dei membri di una delle due camere o 500 mila elettori o cinque consigli regionali posso richiedere un referendum popolare.  Ad oggi ci sono stati due referendum di tipo costituzionale: uno nel 2001 per la modifica al titolo V della parte seconda della Costituzione (approvato), e uno nel 2006 per l’approvazione della legge di modifica alla parte seconda della Costituzione (non approvato).

A queste due tipologie principali, si aggiungono eccezioni: il già menzionato referendum del 1946 per la scelta fra repubblica e monarchia, il referendum consultivo del 1989 per il conferimento del mandato costituente al parlamento europeo, reso possibile da una legge costituzionale ad hoc.

Per approfondimenti:


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