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Regime dei "minimi" dal 2012 solo per pochi

Creato il 05 luglio 2011 da Studiocassaro

In base a quanto previsto dalla manovra correttiva approvata dal Consiglio dei Ministri il 30 giugno 2011, l'accesso al regime dei contribuenti "minimi" verrà fortemente limitato diventando prerogativa dei giovani contribuenti che intraprendono una nuova attività d'impresa o di lavoro autonomo.

Il motivo di tale stretta è l'intenzione del Governo di limitare i fenomeni di abuso del regime stesso a cui, negli anni passati, è stato fatto un ricorso eccessivo.

Attualmente il regime c.d. dei "minimi", introdotto dall'art. 1 comma da 96 a 117 della L. 244/2007 (finanziaria 2008) è applicabile solo alle persone fisiche residenti in Italia che esercitino in forma individuale attività d'impresa e attività artistiche o professionali, le quali, rispettando alcuni requisiti, beneficiano di una serie di agevolazioni che vanno dall'esonero della tenuta delle scritture contabili, alla tassazione del reddito con applicazione di un'imposta sostitutiva (20%) dell'IRPEF e delle relative addizionali, sono inoltre esonerati da IVA e IRAP e, soprattutto, non applicano gli Studi di Settore.

Secondo le nuove previsioni della manovra correttiva, dal 1 gennaio 2012 il regime dei contribuenti minimi potrà essere applicato solo dalle persone fisiche con età non superiore a 35 anni, e per un massimo di 5 anni, inoltre l'attività d'impresa o professionale non deve costituire la prosecuzione di un'altra attività precedentemente svolta, nè in forma di lavoro dipendente nè autonomo.

Il contribuente, inoltre, non deve aver esercitato attività artistica, professionale o d'impresa negli ultimi tre anni, neanche in forma associata o in qualità di collaboratore familiare e, qualora si intenda proseguire un'attività svolta da altro soggetto è necessario che l'ammontare dei ricavi realizzati nel periodo precedente sia inferiore ai 30.000 euro.

Qualora un contribuente per effetto delle nuove limitazioni non possa accedere o debba uscire dal regime dei minimi, questi confluirà in un apposito regime contabile, che prevede la possibilità di conservare solo alcune delle semplificazioni precedenti, quali l’esonero dalle liquidazioni e dai versamenti periodici ai fini dell'IVA e l’esenzione dall'IRAP; cesserà invece la possibilità di avvalersi della tassazione sostitutiva del 20%, l'esclusione dagli studi di settore e si renderanno nuovamente applicabili i metodi di determinazione del reddito per competenza o per cassa a seconda della tipologia di attività esercitata. 



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