Definito dall’Agenzia delle Entrate il nuovo regime fiscale da applicare al Quinto Conto Energia, disciplinato dal d.m. 5 luglio 2012. In realtà poco cambia, poiché i tecnici dell’Erario, rispondendo a un interpello del GSE sull’argomento, hanno di fatto confermato l’impostazione già vigente per i precedenti Conti Energia per l’incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonte solare fotovoltaica.
Ricordiamo che le disposizioni sul regime fiscale da applicare per i vecchi Conti Energia erano state definite dalle circolare n. 46/E del 19 luglio 2007 nel modo seguente.
IVA
La tariffa incentivante, quale contributo per la realizzazione e la gestione dell’impianto fotovoltaico, non assume mai rilevanza ai fini dell’IVA.
IRAP
La tariffa incentivante, in misura proporzionale alla quantità di energia ceduta, rileva anche ai fini IRAP, sempre come contributo in conto esercizio.
Ritenuta del 4 per cento (art. 28 del d.P.R. n. 600 del 1973)
La tariffa incentivante, per la parte commisurata all’energia ceduta, deve essere assoggettata alla ritenuta del 4 per cento di cui all’articolo 28 del d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto percepita nell’esercizio di impresa.
Questo preambolo è importante perché il Quinto Conto Energia prevede, a differenza dei regimi di incentivazione precedenti, una suddivisione tra tariffa premio per la quota di energia elettrica prodotta e autoconsumata e quella immessa nella rete elettrica nazionale. Per quest’ultima, il Conto Energia vigente prevede una tariffa di incentivazione onnicomprensiva che corrisponde al prezzo di cessione dell’energia.
Con il nuovo regime fiscale per il Quinto Conto Energia, dunque, occorre distinguere.
Per la tariffa premio autoconsumo si applica la ritenuta del 4% nel caso in cui sia concessa al produttore nell’ambito di un’attività di impresa. A prescindere dalle dimensioni e dalla potenza dell’impianti, dunque, la tariffa premio autoconsumo, se prodotta in ambito di attività di impresa, sarà considerata parte dell’imponibile sia ai fini IRAP.
Per la tariffa onnicomprensiva, l’Agenzia delle Entrate la considera assimilabile, per trattamento fiscale, a quelle per le fonti diverse dal solare fotovoltaico. Dunque, al momento di erogare la tariffa incentivante, il GSE non effettuerà alcuna ritenuta, ma attenderà fattura se la produzione di energia avviene da un impianto in esercizio nell’ambito di attività di impresa e, di conseguenza, entrerà a fare parte del reddito di impresa (e come tale sarà soggetto a IRAP).