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Regime forfettario 2016: i dubbi risolti per i professionisti tecnici

Creato il 12 gennaio 2016 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
Regime forfettario 2016

Nuove regole per i professionisti in materia di regime forfettario: la Legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) modifica infatti in maniera rilevante la disciplina fiscale per tutti coloro che esercitano una professione autonoma.

Il regime forfettario per l’anno appena iniziato (2016) prevede la importante novità dell’applicazione dell’imposta sostitutiva al 5% (che sostituisce la precedente al 15%) sul reddito determinato in forma forfettaria: pertanto si applica la percentuale di redditività ai compensi o ricavi incassati.

Tale regime agevolato si applica a per 5 anni a coloro che iniziano l’attività nel corso del 2016, mentre per coloro che hanno dato il via alla loro attività l’anno scorso l’imposta sostitutiva ridotta al 5% sarà utilizzata nei 4 anni residui (ovverosia dal 2016 al 2019).

L’applicazione dell’aliquota ridotta è subordinata alle medesime condizioni che hanno permesso lo scorso anno ai professionisti di avvalersi del vecchio regime agevolato (che permetteva la riduzione del 33% dell’imponibile forfettariamente determinato), ovvero:
- nel triennio precedente (2013-2015) non deve essere stata svolta dal contribuente attività di impresa o di lavoro autonomo;
- la nuova attività non deve essere mera prosecuzione di quella svolta in precedenza (come lavora dipendente o autonomo);
- nel caos in cui il contribuente abbia rilevato una attività già esistente, nel periodo precedente il 2016, il cedente deve aver conseguito ricavi non superiori a quelli indicati quale sogli insuperabile per applicare il regime forfettario.

Per tutte le novità in materia di edilizia presenti all’interno della Legge di Stabilità 2016 leggi qui.

Ma segnaliamo ora un paio di esempi concreti in materia riferiti in maniera specifica al settore dell’edilizia: nel caso in cui un impresa edilizia venga chiusa, può un ex dipendente rilevare la stessa ed usufruire del regime forfettario con aliquota ridotta al 5%? A rispondere ci pensa la nostra esperta in materia legislativa, la dott.ssa Lisa De Simone: “È possibile rilevare l’attività altrui e usufruire dell’aliquota ridotta, dato che con la cessione d’azienda il rapporto di lavoro si conclude non per volontà del lavoratore ma per decisione di chi intende, appunto, cessare l’attività”.

Un’altra fattispecie concreta di rilievo è invece la seguente: un collaboratore di uno studio professionale di geometra presenta le dimissioni. Dopo sei mesi lo studio chiude. Se l’ex dipendente lo rileva, può usufruire anche in questo caso dell’aliquota ridotta al 5%? “No – spiega l’esperta – in questo caso l’agevolazione per le nuove attività non è prevista in quanto si ha continuità con il lavoro precedente, dato che questo non è cessato a causa del datore di lavoro ma del dipendente. L’agevolazione è ammessa solo quando la perdita del posto è indipendente dalla propria volontà”.

Per saperne di più e per consultare altri 70 quesiti risolti in materia di regimi fiscali elaborati appositamente per i professionisti tecnici Ediltecnico consiglia il nuovissimo e-book intitolato: Regime forfetario dei professionisti tecnici dopo la Legge di Stabilità, firmato proprio dall’esperta autrice Lisa de Simone. Una guida alla portata del professionista che illustra con chiarezza tutte le novità contenute nella Legge di Stabilità in materia, effettuando l’identikit del regime forfettario.

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