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Registrare il contratto locazione. New 2016!

Da Ihome Ancona @IGancona

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Uno dei primi adempimenti burocratici che si deve svolgere quando si affitta un appartamento è: la registrazione del contratto di affitto.

Infatti come descritto in un precedente articolo del nostro blog: “Trovato l’alloggio? Registro il contratto!” ogni contratto di locazione con durata superiore ai trenta giorni complessivi nell’anno va registrato obbligatoriamente entro trenta giorni dalla stipula del contratto presso gli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate.

La registrazione può essere effettuata cartacea oppure on line.

Ma attenzione nel 2016 ci sono delle novità, vediamo di che cosa si tratta.

Infatti la legge di Stabilità ha modificato le norme sulla registrazione dei contratti di affitto, cambiando l’articolo 13 della legge 431/98.

A partire dal 1° gennaio 2016 l’obbligo della registrazione del contratto di locazione spetta solo al proprietario nel termine perentorio dei trenta giorni. Sempre il proprietario ha l’obbligo  di dare comunicazione della registrazione, entro i successivi sessanta giorni, sia al conduttore sia all’amministratore del condominio. Nonostante la legge non specifichi come debba avvenire tale comunicazione è sempre meglio utilizzare una raccomandata con ricevuta di ritorno o la posta certificata.

In caso di mancata registrazione, il contratto è inesistente e il mancato pagamento del canone non dà luogo a un procedimento di sfratto, ma solo a una causa ordinaria di occupazione senza titolo.

Fino ad ora il proprietario e il conduttore dovevano corrispondere l’imposta di registro in parti uguali e ne rispondevano in solido. La legge ammette una diversa pattuizione in modo che solo il proprietario si fa carico delle spese, ma non è ammesso il contrario.

Con la legge di Stabilità sembra sia abrogata la norma che prevedeva la risposta in solido di entrambe le parti per il pagamento. Questo implica che in caso di mancato pagamento, l’Agenzia delle Entrate potrà richiedere il pagamento dell’imposta, compresa di interessi e sanzioni, solo al proprietario. Comunque per questo aspetto dovranno essere pubblicati futuri chiarimenti.

Prima di questa novità non era facile capire il motivo per cui nel registro anagrafe l’amministratore dovesse inserire i dati anagrafici relativi ai conduttori. Ora la comunicazione della registrazione da parte del proprietario all’amministratore condominiale entro 60 giorni è funzionale e legata agli obblighi di tenuta dell’anagrafe condominiale, dove vengono riepilogati i dati di proprietari, dei titolari diritti reali e diritti personali di godimento (tra cui rientra la locazione). La nuova norma agevola sicuramente il lavoro degli amministratori condominiali rispetto all’aggiornamento dei registri.

Non essendo ancora inserito questo aggiornamento nell’apposita sezione dell’Agenzia delle Entrate seguiteci per aggiornamenti e successive integrazioni, iscrivendoci alla nostra newsletter.


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