Art. 12 – E’ vietato di:
a) sostare nell’andito e sulle scale;
b) depositare mobili o cose ingombranti nei luoghi comuni;
c) spaccare legna o carbone e altro negli appartamenti e nei luoghi comuni, eccetto che nel cantinato e nel cortile;
d) gettare cose o sostanze ingombranti nelle latrine, negli immondezzai e nei lavandini;
e) stendere biancheria, panni e quantaltro dalle finestre verso la strada;
f) infliggere ferri, chiodi, ganci e simili nei muri interni ed esterni oltre a quelli predisposti dall’Amministratore;
g) disturbare i vicini con schiamazzi, suoni, canti e danze, nonché usare apparecchi radio, grammofoni e apparecchi televisivi in modo assordante e fastidioso;
h) fare uso di pianoforti, grammofoni, radio e televisione al mattino prima delle 7.00 e alla sera dopo le 23.00 con volume tale da disturbare i condomini.
i) Buttare qualsiasi tipo di rifiuto o di immondizie dalle finestre e dai balconi;
j) Lasciare aperti i rubinetti di acqua comune;
k) Tenere materiale infiammabile, esplosivo o corrosivo nei locali, nelle cantine e nei solai;
l) Recare danni ai muri, alle scale e alle finiture della casa trasportando mobili o cose senza le opportune cautele;
m) Eseguire o fare eseguire riparazioni murarie nei locali comuni senza il preventivo consenso dell’Amministratore.
Art. 16- gli inquilini ed i condomini sono responsabili per le persone conviventi, anche se minorenni e irresponsabili.