Vi riassumiamo il decreto che fissa i requisiti e le modalita' applicabili ai prodotti tessili per essere immessi sul mercato interno prima di qualsiasi trasformazione oppure durante il ciclo industriale e durante le diverse operazioni inerenti alla loro distribuzione.
Per prodotti tessili s'intendono tutti i prodotti che, allo stato grezzo, di semilavorati, lavorati, semimanufatti, manufatti, semiconfezionati o confezionati, sono esclusivamente composti di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato.
Per elencare le fibre tessili che compongono il prodotto devono essere utilizzate denominazioni fissate per legge. Possono essere usate delle sigle (codici meccanografici) ma solo unitamente ad una legenda.
Per esempio: 80% CO 10% WO 10% PL
Legenda: (CO) cotone, (WO) lana (PL) poliestere
Le fibre tessili riconosciute dalla legge sono contenute nell'Allegato 1 del d.lgs. 194/1999. Ne citiamo alcune: lana, seta, cotone, lino, canapa, juta, viscosa, acrilica, poliammide (nylon), poliestere, gomma, elastan, ecc.
Il prodotto composto unicamente da una stessa fibra puo' essere qualificato con i termini "puro" , 100%, oppure "tutto" seguito dalla denominazione della fibra. Non sono ammessi termini equivalenti.
E' vietato l'impiego della denominazione "seta" per indicare la forma o la presentazione particolare di fibre tessili in filo continuo.
Una quantita' di altre fibre e' tollerata fino al 2% sul peso del prodotto tessile, se e' giustificata da motivi tecnici e non risulta da un'aggiunta sistematica. Tale tolleranza e' portata al 5% per i prodotti ottenuti con il ciclo cardato.
Un prodotto di lana puo' essere qualificato:
"lana virgen" o "lana de esquilado";
"ren, ny uld";
"schurwolle";
"(lingua straniera)";
"fleece wool" o "virgin wool";
"laine vierge" o "laine de tonte";
"lana vergine" o "lana di tosa";
"scheerwol";
"la' virgem";
"uusi villa";
"ren ull",
solo quando e' composto esclusivamente di una fibra mai precedentemente incorporata in un prodotto finito e che non ha subito altre operazioni di filatura o di feltratura che quelle richieste per la fabbricazione del prodotto, ne' trattamento o impiego che abbia danneggiato la fibra stessa.
Le denominazioni ivi indicate possono essere usate per qualificare la lana contenuta in una mischia di fibre quando:
a) la totalita' della lana contenuta nella mischia risponde alle caratteristiche definite dal decreto;
b) la quantita' di tale lana rispetto al peso totale della mischia non e' inferiore al 25%;
c) in caso di mischia intima, la lana e' mischiata soltanto con un'altra fibra.
Nel caso previsto dal precedente comma, l'indicazione della composizione percentuale completa e' obbligatoria.
La tolleranza giustificata da motivi tecnici inerenti alla fabbricazione e' limitata allo 0,3% di impurita' fibrose per i prodotti di cui ai commi 1 e 2, anche se ottenuti mediante il ciclo cardato.
Vi presentiamo per intero il testo dell’Articolo. 6.
Designazione della composizione
1. Il prodotto tessile composto di due o piu' fibre, di cui una rappresenti almeno l'85% del peso totale, viene designato mediante denominazione della fibra, seguita dalla relativa percentuale in peso, ovvero mediante denominazione della fibra, seguita dell'indicazione "minimo 85%", ovvero mediante composizione percentuale completa del prodotto.
2. Ogni prodotto tessile composto di due o piu' fibre, nessuna delle quali raggiunga l'85% del peso totale, deve recare l'indicazione della denominazione e della percentuale in peso di almeno due delle fibre presenti in maggiore percentuale, seguita dalle denominazioni delle altre fibre componenti il prodotto, in ordine decrescente di peso, con o senza indicazione delle loro percentuali in peso. Tuttavia l'insieme delle fibre, ciascuna delle quali costituisca meno del 10% della composizione di un prodotto puo' essere indicato con l'espressione "altre fibre", seguita da una percentuale globale; mentre qualora venga specificata la denominazione di una fibra che costituisca meno del 10% della composizione di un prodotto, si deve indicare la composizione percentuale completa del prodotto stesso.
3. I prodotti che comportano un ordito di puro cotone ed una trama di puro lino e nei quali la percentuale di lino non e' inferiore al 40% del peso totale del tessuto sbozzimato, possono essere designati con la denominazione "misto lino", completata obbligatoriamente dall'indicazione della composizione "Ordito puro cotone e trama puro lino".
4. Per i prodotti tessili destinati al consumatore finale, nelle composizioni percentuali di cui ai commi 1, 2, 3 e 5, e' ammessa:
a) una quantita' di fibre estranee fino al 2% del peso totale del prodotto tessile, se e' giustificata da motivi tecnici e non risulta da un'aggiunta sistematica; questa tolleranza e' portata al 5% per i prodotti ottenuti con il ciclo cardato e lascia impregiudicata la tolleranza di cui all'articolo 5, comma 3;
b) una tolleranza di fabbricazione del 3%, riferita al peso totale delle fibre indicate nell'etichetta, tra le percentuali in fibre indicate e quelle risultanti dall'analisi; essa riguarda anche le fibre che, in conformita' del comma 2, sono enumerate in ordine decrescente di peso, senza indicazione della loro percentuale. Questa tolleranza si applica anche all'articolo 5, comma 2, lettera b).
5. In sede di analisi, queste tolleranze vengono calcolate separatamente; il peso totale da prendere in considerazione agli effetti del calcolo della tolleranza di cui alla lettera b) del precedente comma, e' quello delle fibre del prodotto finito, dedotto il peso di quelle estranee eventualmente constatate in applicazione della tolleranza di cui alla lettera a) del precedente comma. Il cumulo delle tolleranze di cui alle lettere a) e b) e' ammesso soltanto qualora le fibre estranee eventualmente constatate in sede di analisi, in applicazione della tolleranza di cui alla lettera a), risultino della stessa natura chimica di una o piu' fibre indicate sull'etichetta.
6. Per prodotti particolari la cui tecnica di fabbricazione richiede tolleranze superiori a quelle indicate nelle lettere a) e b) del comma precedente, in sede di controlli di conformita' dei prodotti previsti all'articolo 13, comma 1, possono essere ammesse delle tolleranze superiori solo in casi eccezionali ed allorquando il fabbricante fornisca adeguate giustificazioni. In tal caso e' data immediata comunicazione alla Commissione delle Comunita' europee a cura dell'ispettorato tecnico della direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
1. Le espressioni "fibre varie" o "composizione tessile non determinata" possono essere utilizzate per qualsiasi prodotto la cui composizione sia difficile da precisare quando questo viene fabbricato.
............. Fine Art.6........
Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti tessili che:
1) sono destinati ad essere esportati verso Paesi terzi;
2) sono introdotti in transito, sotto controllo doganale, negli Stati membri;
3) sono importati da Paesi terzi per fare oggetto di un traffico di perfezionamento attivo;
4) sono dati in lavorazione, senza dar luogo a cessione a titolo oneroso, a lavoranti a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano per conto terzi.
Obblighi di chiarezza delle informazioni
Le informazioni fornite all'atto dell'imissione sul mercato di prodotti tessili non devono dar luogo a confusione con le denominazioni e le menzioni previste dal presente decreto.
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IMPORTANTE
Per maggiori informazioni, consulatate il Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 194 per intero.
"Attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 1999
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