Segnalazione e Nota dell’Avv. Annamaria Tanzi, Presidente del Comitato scientifico e Coordinatrice della Macrosezione Lavoro dell’Associazione Zero39 all professional service in one network
Il rifiuto di effettuare la consegna di una parte della corrispondenza di competenza di un collega assegnatario di altra zona della medesima area territoriale, in violazione dell’obbligo di sostituzione previsto dal contratto collettivo, non è qualificabile come astensione dal lavoro straordinario, né astensione per un orario delimitato e predefinito, ma è rifiuto di effettuare una delle prestazioni dovute. Tale situazione assimilabile a quella del cd. sciopero della mansioni, perché, all’interno del complesso di attività che il lavoratore è tenuto a svolgere, l’omissione concerne uno specifico di tali obblighi.L’astensione, pertanto, non può essere qualificata come sciopero e resta un mero inadempimento parziale della prestazione dovuta; di conseguenza, la sanzione disciplinare inflitta al lavoratore non è illegittima e il comportamento datoriale non costituisce condotta antisindacale.
Cassazione civile, Sez. lavoro, 12 Gennaio 2011, n. 548
Avv. Annamaria Tanzi
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