In materia di responsabilità civile va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno conseguente alle lesioni o alla morte di una persona in favore del convivente “more uxorio” di questa, pur richiedendo che venga fornita, con qualsiasi mezzo, la prova dell’esistenza e della durata di una comunanza di vita e di affetti e di una vicendevole assistenza morale e materiale, cioè di una relazione di convivenza avente le stesse caratteristiche di quelle dal legislatore ritenute proprie del vincolo coniugale (nella specie, la Corte ha confermato la decisione dei giudici del merito che avevano ripartito l’importo liquidato per la morte di una persona tra tutti gli aventi diritto, atteso che la vittima, oltre alla ex moglie e ai figli derivanti dal matrimonio, aveva costituito anche un nuovo nucleo famigliare:; contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, infatti, la Corte territoriale aveva adeguato la somma da liquidare al caso concreto, non in modo automatico, bensì in proporzione alle sofferenze effettivamente patite da tutti i soggetti coinvolti).
Cassazione Civile, Sez. III, 07 Giugno 2011, n. 12278
Teramo, 19 Giugno 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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