La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia viene esclusa dimostrando il caso fortuito, che sussiste quando il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante riesca a interrompere il nesso tra la cosa custodita e l’evento lesivo. In caso di piogge intense che provochino la tracimazione delle acque, l’ente preposto allo smaltimento delle stesse non è responsabile per i danni causati se dimostra di aver provveduto alla manutenzione in modo scrupoloso degli impinati e che, nonostante ciò, l’evento lesivo si sia verificato ugualmente.
Cassazione Civile, Sez. III, 16.05.2011, n. 10720
Teramo, 30 Maggio 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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