E’ illegittima la segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia della posizione debitoria di una società sottoposta a sequestro patrimoniale antimafia, quando si sia accertato sia che i debiti non saldati siano esclusivamente riferibili alla gestione antecedente al provvedimento emesso dal Tribunale, sia che l’istituto di credito non si sia adoperato per dimostrare di essere creditore di buona fede, risultando in tali ipotesi del tutto omessa da parte dell’istituto segnalante la complessiva verifica della situazione finanziaria cui è tenuto alla stregua dei propri doveri di diligenza professionale.
Tribunale di Caltanissetta, Sezione Civile, ordinanza 25 giugno 2010, Giudice dott. Tona
Nota del commentatore: questa sentenza di merito si inserisce nell’interessante filone della responsabilità degli istituti bancari per illegittime segnalazioni al CRIF, occupandosi però di un profilo molto peculiare e sino ad oggi poco coperto.
Appare interessante notare come il Giudice di Merito abbia evidenziato la scarsa diligenza della Banca nella valutazione complessiva della situazione patrimoniale del correntista, criterio e parametro alla stregua del quale andava invece valutata l’attitudine al debito.
( Avv.Stefano Dalle Mura )