Il legale che non ha proposto – contestualmente all’azione per l’esecuzione specifica (art. 2932 c.c.) – anche l’azione di riduzione del prezzo per le spese sostenute e sostenende va ritenuto responsabile, con condanna al risarcimento, atteso che la proposizione dell’azione di riduzione, laddove ritualmente introdotta, avrebbe potuto sovvertire l’esito della controversia.
Cassazione Civile, sez. III, 06 settembre 2012, n. 14936
Teramo, 11 Settembre 2012 Avv. Annamaria Tanzi
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