In relazione all’inosservanza dell’obbligo di consultare i registri immobiliari per la stipula di un contratto di compravendita, il notaio non può invocare la limitazione di responsabilità ex art. 2236 c.c., perché tale norma trova applicazione solo con riferimento alle ipotesi di imperizia, mentre l’inosservanza in esame è riconducibile alle ipotesi di negligenza o imprudenza, per violazione del dovere di normale diligenza professionale media.
Cassazione Civile, Sez. III, 27 Ottobre 2011, n. 22398
Teramo, 12 Novembre 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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