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RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DEL TFR: quali sono i limiti

Creato il 12 luglio 2014 da Robertoborz
RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DEL TFR: quali sono i limiti I limiti alla richiesta dell’anticipazione TFR

La legge pone dei limiti all’erogazione delle anticipazioni da parte dei datori di lavoro. L’erogazione delle anticipazioni sui TFR comportano esborsi finanziari per l’azienda, pur se il trattamento di fine rapporto è un diritto acquisito ed una quota di retribuzione differita per il lavoratore.
Il comma 8 dell’art. 2120 del codice civile stabilisce che “le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo(ossia i lavoratori che hanno 8 anni di servizio), e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti”. Quindi i datori di lavoro, ma quelli di dimensioni superiori alle 25 unità, possono limitare l’esito positivo alle richieste dai dipendenti sulla base della propria forza lavorativa. Per il numero dei dipendenti deve considerarsi quello esistente all’inizio di ogni anno.
Se un’azienda ha una forza lavorativa di 30 unità, di cui 20 unità con almeno 8 anni di lavoro, è obbligata a concedere l’anticipo TFR nel limite del 10%, ossia in favore di 2 lavoratori, ma soprattutto nel limite del 4% della sua forza lavorativa di 30 unità, quindi non più due lavoratori ma uno soltanto, essendo il 4% di 30 lavoratori pari a 1,2 lavoratori. Quindi per le aziende di 30 unità lavorative, l’obbligo scatta nei confronti di un solo lavoratore. Resta ovviamente a discrezionalità aziendale, soprattutto nei casi di spese sanitarie, la concessione dell’anticipo del TFR al dipendente.

Sono pertanto escluse dall’obbligo di erogare l’anticipazione del TFR le aziende con meno di 25 dipendentiin quanto l risultato dell’applicazione della percentuale del 4% non può essere inferiore all’unità (il 4% di 25 è pari ad 1, un lavoratore). Lo ha stabilito la Cassazione nel 1992. Ne consegue che le aziende di piccole dimensioni, possono certamente concedere l’anticipazione del TFR nei casi previsti dalla legge, ma non sono obbligate a farlo.

I criteri di scelta dei lavoratori in caso di pluralità di domande. Se il lavoratore da un lato deve provare la sussistenza delle condizioni di erogazione, partendo dagli 8 anni di servizio in azienda fino alla documentazione comprovante l’acquisto in caso di anticipazione per l’acquisto della prima casa, per il datore di lavoro l’unico elemento ulteriore rilevante, nella circostanza di una pluralità di richieste da parte dei lavoratori e nella circostanza di obbligo di legge (più di 25 lavoratori), sarebbe l’ordine di presentazione delle domande. Viene esclusa la discrezionalità della scelta tra più richiedenti da parte del datore di lavoro.
Il datore di lavoro quindi, se la richiesta del lavoratore ha i requisiti richiesti, se le richieste pervenute rientrano nel limite del 10% degli aventi titolo (lavoratori con almeno 8 anni di anzianità aziendale) e comunque nel 4% del totale dei dipendenti, come abbiamo detto, non può negare l’erogazionedell’anticipo sul TFR.  Sono fatte salve però le eventuali condizioni di miglior favore previste in sede negoziale (CCNL) o pattizia individuale, anche in riferimento ai criteri di priorità per l’accoglimento delle richieste di anticipazione.

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