La concessione del diritto al ricongiungimento familiare è frutto di un procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale le valutazioni della Questura o dello Sportello Unico vengono seguite dagli accertamenti della Rappresentanza diplomatica: le prime sfociano nel nulla osta e i secondi nel visto di ingresso, o nel suo diniego, impugnabile come atto terminativo innanzi al g.o.
Cassazione Civile, Sez. I, 30.03.2011, n. 7218
Teramo, 12 Aprile 2011 Avv. Annamaria Tanzi
RIPRODUZIONE RISERVATA