In tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alla controparte non è perentorio e, pertanto è ammessa la concessione di un nuovo termine, stavolta perentorio, al ricorrente nell’ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza.
Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, 12 marzo 2014, n. 5700
Teramo, 14 Marzo 2014 Avv. Annamaria Tanzi
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