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Riforma Costituzione. Camera conclude esame emendamenti. Allo Stato esclusività su politiche salute e sociali. A Regioni organizzazione e programmazione dei servizi, 14 febbraio 2015

Creato il 15 febbraio 2015 da Paolo Ferrario @PFerrario

Alla fine la Camera ha concluso l’esame del ddl di riforma della Costituzione che, oltre all’abolizione del Senato elettivo e legslativo, cambia anche il titolo V con una netta separazione delle competenze in materia sanitaria tra lo Stato e le Regioni. Per il PD, “con il nuovo art. 117 si pone fine alla disomogeneità dei sistemi sanitari”. 

Riforma Costituzione. Camera conclude esame emendamenti. Allo Stato esclusività su politiche salute e sociali. A Regioni organizzazione e programmazione dei servizi, 14 febbraio 2015

14 FEB – La Camera ha concluso ieri notte l’esame degli articoli e degli emendamenti del disegno di legge costituzionale “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”. Il testo già approvato in prima lettura dal Senato e una volta ratificato dalla Camera (il voto finale è atteso ai primi di marzo), dovrà comunque tornare al Senato in “prima lettura”, perché il testo è stato modificato, e poi, nel caso Palazzo Madama non lo modifichi ulteriormente, tornare al voto delle due Camere per il secondo passaggio, come previsto per le riforme costituzionali.
In caso di approvazione finale con meno dei due terzi dei voti, e quindi a maggioranza semplice, la riforma dovrà comunqe essere sottoposta a referendum confermativo prima della sua effettiva entrtata in vigore.

Per la sanità cambiano i rapporti di “forza” tra Stato e Regioni. Con il nuovo articolo 117 del titolo V, infatti, si ampliano le competenze statali prevedendo l’esclusività della potestà legislativa dello Stato non solo nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni ma anche nelle “disposizioni generali e comuni per la tutela della salute e per le politiche sociali”.


Questo la nuova lettera m) dell’art. 117 modificato dalla Camera:
(…) Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
(…)
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della
salute; per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare (…).

Alle Regioni, invece, resta “la potestà legislativa in materia di (…) di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali“.
C’è infine anche una cosiddetta clausola di “supremazia”, che lo Stato può esercitare “lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale“. E’ quanto previsto infatti da un altro comma del ddl di riforma costituzionale sempre riferito all’art. 117, che recita: “Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando

lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale“.

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