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Riforma del condominio, tutte le novità per l’edilizia

Creato il 24 maggio 2013 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
Riforma del condominio, tutte le novità per l’edilizia

La Riforma del condominio (Legge 220/2012, in vigore dal prossimo 18 giugno) porterà diverse novità: le più interessanti per l’edilizia, e quindi per noi, riguardano le rinnovabili, il riscaldamento, la destinazione d’uso delle parti comuni, la manutenzione, le spese per le scale e le ascensori.

Uno dei nodi principali, presenti nel nuovo articolo 1135 (al punto 4) del Codice Civile, riguarda la manutenzione straordinaria e le innovazioni: a queste deve provvedere l’assemblea costituendo un fondo (obbligatorio) speciale con importo pari all’ammontare dei lavori.
Il fondo, secondo quanto dichiarato dall’Ance, si ispira a intenzioni condivisibili, ma rischia di bloccare i lavori nei condomini: è infatti molto gravoso per un condominio accantonare quantità consistenti di soldi prima dell’inzio dei lavori.

Proprio sul “prima” o “dopo”, cioè sulle tempistiche in base alle quali bisogna costituire il fondo, prima o dopo l’inzio dei lavori, sorgono i dubbi, così come sugli importi: nella norma non viene specificato che il fondo deve essere istituito prima con un importo già pari a quello previsto per i lavori. Non si vieta di alimentare gradualmente il fondo. E questa potrebbe essere la via d’uscita (clicca qui per vedere tutti i prodotti editoriali dedicati alla Riforma del Condominio).

Le altre novità principali della Legge 220/2012, per quanto riguarda l’edilizia, sono:
- per decidere di installare su tutto l’edificio impianti di fonti rinnovabili serve il consenso della maggioranza dell’assemblea, con almeno 500 millesimi. Gli impianti individuali sono sempre permessi, unico vincolo: il decoro architettonico;
- il diritto al distacco dal riscaldamento centralizzato è ora legge; si può però fare solo se si riescono a evitare squilibri di funzionamento o maggiori spese per gli altri condomini;
- c’è la possibilità di modificare la destinazione d’uso delle parti comuni, in cui si potranno installare impianti di cogenerazione (serve l’80% dei condomini e dei millesimi) – leggi anche Riforma del condominio, il nuovo elenco delle parti comuni.
- è stata infine fissata la suddivisione delle spese per scale e ascensori: il calcolo avverrà per metà in base al valore millesimale e per metà in base al piano in cui si abita.

 

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LA NUOVA DISCIPLINA DEL CONDOMINIO NEGLI EDIFICI


Giuseppe Bordolli, Gianfranco Di Rago , 2012, Maggioli Editore

Condominio: la riforma è legge. Il 20 Ottobre 2012 la Commissione Giustizia del Senato in sede deliberante ha finalmente dato il via libera definitivo al disegno di legge che ha riformato gli articoli 1117 ss. del Codice Civile e 61 ss. delle relative Disposizioni di Attuazione. La nuova...


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