Riforma del Lavoro, la responsabilità solidale negli appalti. I chiarimenti del MinLav

Creato il 30 aprile 2013 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT

Il Ministero del lavoro ha recentemente pubblicato un vademecum contenente, in forma di “Domanda e Risposta” le interpretazioni condivise su vari aspetti della Riforma del Lavoro voluto dal Ministro Elsa Fornero. Tra i diversi contenuti del documento, che esamineremo nel dettaglio nelle prossime settimane, si segnala quello relativo al tema della responsabilità solidale negli appalti (scarica il Vademecum sulla Riforma del Lavoro Fornero).

Quali sono le novità in materia di responsabilità solidale negli appalti ex art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003, apportate dalla Riforma del Lavoro Fornero?

La principale novità introdotta dalla Riforma del Lavoro nell’ambito dell’art. 29, comma 2, consiste nella possibilità di introdurre discipline derogatorie alla responsabilità solidale da parte della contrattazione collettiva nazionale.

In proposito, si sottolinea che l’esclusione della responsabilità solidale negli appalti in forza della deroga operata da parte della contrattazione collettiva nazionale sembrerebbe poter afferire ai trattamenti retributivi e non, invece, alle obbligazioni previdenziali e assicurative di natura pubblicistica maturate nei confronti degli Istituti, intesi quali soggetti terzi rispetto agli accordi derogatori intercorsi tra le parti sociali.

Peraltro, sulla questione può essere invocato anche un principio di carattere generale del nostro ordinamento, secondo cui non sembrerebbe consentito alla fonte contrattuale incidere direttamente sui saldi di finanza pubblica.

Su tale orientamento si registrano però diverse riserve da parte dei Consulenti del Lavoro, che ritiene preferibile l’interpretazione secondo cui il CCNL non opera come fonte privatistica, ma opera come fonte delegata dal Legislatore con conseguente possibilità, da parte del CCNL, di derogare alla legge anche sotto il profilo previdenziale.

La responsabilità solidale negli appalti ex art. 29, comma 2, trova applicazione anche con riferimento ai lavoratori autonomi? E nel settore pubblico?

La norma utilizza la locuzione “lavoratori” senza distinguere tra lavoro subordinato e autonomo. Sembrerebbe pertanto ragionevole interpretare la disposizione in senso garantista nei confronti di ciascuna tipologia di lavoratori coinvolti nell’esecuzione dell’appalto.

Su questo aspetto, ancora, i consulenti del lavoro mostrano qualche riserva e ritengono preferibile l’interpretazione secondo cui la disciplina si riferisce solo ai lavoratori subordinati e non a quelli autonomi.

Infine, la responsabilità solidale negli appalti non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni (cfr. art. 1, comma 2, d.lgs. 276/2003)

Ricordiamo che, comunque, la Riforma del Lavoro non tocca ingegneri, architetti, geologi, geometri e periti industriali per quanto riguarda le consulenze in azienda da parte di professionisti con partita Iva che mascherano rapporti di lavoro stabili (per approfondire, leggi La Riforma del lavoro Fornero non vale per architetti, ingegneri, geometri e geologi)


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