Il 27 giugno 2012 è stato approvato il disegno di legge di riforma del mercato del lavoro.La finalità della c.d. "Riforma Lavoro" o "Riforma Fornero" è rinnovare il mercato del lavoro, offrire maggiore flessibilità sia in entrata che in uscita per portare ad una crescita quantitativa e qualitativa e ad una maggiore attivazione degli istituti assicurativi. La riforma, criticata da più parti, risulta alquanto articolata e tra le novità più significative ricordiamo: - l'apprendistato diventa il canale principale per entrare nel mondo del lavoro, con una durata non inferiore a 6 mesi;- si modifica la disciplina del contratto a termine (tempo determinato) introducendo l'esenzione dal vincolo di indicare la causale che giustifica il ricorso a tale tipologia di contratto nel caso si tratti di primo rapporto a termine, della durata massima di 12 mesi; si prevede altresì un prolungamento del periodo durante il quale il rapporto a termine può proseguire oltre la scadenza e varia l'intervallo minimo tra un contratto a termine ed un altro in caso di successione degli stessi;- l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori viene riformato prevedendo che in caso di nullità del licenziamento per motivi economici non ci sarà il reintegro automatico, ma solo un'indennità di risarcimento per un massimo di 24 mensilità. Resta nullo il licenziamento discriminatorio. Per i licenziamenti disciplinari (giusta causa o giustificato motivo soggettivo) il giudice potrà disporre il reintegro del lavoratore unicamente sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi. Nei licenziamenti economici torna l'obbligo della conciliazione davanti alla commissione provinciale di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro, con possibilità di farsi assistere da rappresentanti sindacali, consulenti del lavoro e avvocati. La malattia del lavoratore non bloccherà la procedura di conciliazione, tranne nel caso di sopraggiunta maternità o infortunio sul lavoro;- abbreviato il processo del lavoro e stabiliti i termini limite per il rito, con udienza preliminare entro 40 giorni;- viene integralmente abolita la disciplina del contratto di inserimento;- novità per i co.co.pro. per i quali è previsto che il corrispettivo non possa essere inferiore ai minimi stabiliti per ciascun settore di attività, cancellato inoltre ogni riferimento al "programma di lavoro " o "fasi" del programma di lavoro prevedendo parametri più rigorosi per definire il "progetto" ed un'incremento dei contributi previdenziali. Lo stesso contratto di lavoro a progetto si considera rapporto di lavoro subordinato quando l'attività viene svolta con modalità analoghe a quelle dei lavoratori dipendenti;- prevista una nuova Assicurazione Sociale Per l'Impiego destinata a sostituire gli istituti di sostegno al reddito attualmente vigenti, l'ASPI, estesa anche ad altre categorie di lavoratori quali apprendisti ed artisti. Per i collaboratori coordinati e continuativi è invece prevista un'indennità una tantum;- una maggiore tutela della maternità e paternità con introduzione di buoni per il pagamento degli asili in alternativa al periodo di congedo facoltativo della maternità;- per il contratto di lavoro intermittente o "a chiamata" viene previsto l'obbligo di effettuare una comunicazione ad hoc con procedure semplificate, anche mediante email o sms alla Direzione Territoriale del lavoro.