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Riforma delle Professioni, il no del Consiglio di Stato

Creato il 12 luglio 2012 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
Parere negativo del Consiglio di Stato sulla Riforma delle Professioni

Il Parere del Consiglio di Stato 3169/2012 riguarda la bozza di Regolamento per la riforma delle professioni. E, certamente, non è un parere positivo. Vediamo i principali punti contestati dai Giudici, ricordando anche che il Consiglio di Stato era già intervenuto sull’obbligatorietà del preventivo (leggi Professionisti, il Consiglio di Stato chiede l’obbligo di preventivo).

Tirocinio
La disciplina del tirocinio per l’accesso alla professione è la materia che viene criticata di più.
Occorre, secondo il Consiglio di Stato, specificare all’articolo 6 del Regolamento che quella di diciotto mesi è la durata “massima” del tirocinio, fissata dall’art. 9 del d.l. 1/2012 (convertito in legge n. 27/2012).
Non è prevista, nella legge, obbligatorietà del tirocinio stesso per tutte le professioni, ma solo per alcune. Invece, il Regolamento della Riforma degli ordini professionali definisce il tirocinio “obbligatorio”. Suggerimento dei Giudici: lasciare libertà di scelta ai singoli ordinamenti, anche sulla durata del tirocinio stesso. Alcuni professionisti (quelli iscritti agli albi divisi in due sezioni: laurea triennale e magistrale, come gli ingegneri) sarebbero costretti a svolgerlo due volte. A quel punto, il loro ingresso nel modo del lavoro sarebbero ritardato di molto.
Riguardo al punto in cui il Regolamento (art. 6, comma 5) afferma che il tirocinio è incompatibile con i rapporti di impiego pubblico e compatibile con il lavoro subordinato privato, i giudici dicono non ha senso distinguere tra lavoro pubblico e lavoro privato: bisogna eliminare l’incompatibilità.
Comma 7, art. 6: l’interruzione del tirocinio per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, annulla quello già svolto. Secondo il CdS la norma deve prevedere un periodo di interruzione più lungo.
L’articolo 9 del d.l. 1/2012 consente anche di svolgere i primi sei mesi di tirocinio presso pubbliche amministrazioni, dopo la laurea, opzione che non è disciplinata dal Regolamento. Occorre quindi inserirla.
Il Regolamento della Riforma delle Professioni stabilisce che il professionista affidatario dei tirocinanti non possa accoglierne presso il suo studio più di tre, eccetto nei casi in cui ottiene una deroga del consiglio o del collegio. Il tetto di tre tirocinanti, secondo il CdS, “non è sorretto da adeguata giustificazione”. Poiché tutti devono avere la possibilità di svolgere il tirocinio, i giudici chiedono che venga fissato un tetto superiore a tre e che siano fissate le regole per derogare a quel tetto.

Corsi di formazione
L’obbligatorietà della frequenza dei corsi di formazione non è una buona regola: meglio renderli facoltativi. La sola cosa di cui tenere presente sempre è la qualità dei corsi, che deve essere garantita fissando requisiti minimi validi per tutti (compresi ordini e collegi).
Per la formazione continua permanente, secondo il CdS l’attività di formazione non deve essere riservata agli ordini e collegi ma deve essere estesa a tutti i soggetti che posseggono i requisiti minimi.

Assicurazione per danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale
Il Regolamento (articolo 5) prevede che i professionisti stipulino le polizze direttamente con le Compagnie di assicurazione. Il Cds consiglia chiede che il professionista stipuli le polizze negoziate dai Consigli Nazionali e dagli Enti previdenziali dei professionisti. Del resto, è già previsto dalla legge.

Professioni regolamentate
Definire “professioni regolamentate” (articolo 1) le attività il cui esercizio è consentito dopo l’iscrizione in ordini, albi e collegi tenuti da amministrazioni ed enti pubblici, dilata eccessivamente il campo di applicazione del Regolamento della Riforma delle professioni: bisogna definire meglio l’espressione “professione regolamentata”, ed escludere le attività minori dagli obblighi tipici delle professioni.

Norme sul sistema disciplinare
I giudici non condividono:
- la scelta di escludere dagli organi disciplinari terzi rispetto agli iscritti agli ordini;
- la scelta di affidare le funzioni disciplinari a persone che sono state valutate in modo negativo dagli iscritti (i primi non eletti a consigliere nazionale).

Pubblicità delle attività professionali (art. 4)
Il Regolamento consente, in base alla legge, consente la “pubblicità informativa”. Unica condizione: le informazioni pubblicitarie devono essere “funzionali all’oggetto”. Secondo i “funzionali all’oggetto” è un parametro non oggettivo che potrebbe creare problemi di interpretazione e va eliminato.

Leggi lo speciale sulle Liberalizzazioni.


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