Riforma pensioni: i requisiti per il sistema contributivo

Da Pukos
Ai lavoratori il cui primo accredito contributivo risulta versato successivamente al 1° gennaio 1996 è richiesto che la prestazione pensionistica sia superiore ad almeno 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale. Com’è noto la riforma Fornero, DL 201/2011 ha innalzato requisiti anagrafici per il conseguimento della pensione di vecchiaia prevedendo la parificazione a partire dal 2018 per uomini e donne. Per tale data saranno dunque necessari 67 anni e 7 mesi sia per i lavoratori uomini che per le lavoratrici del settore privato. Ciò con riferimento delle prestazioni nel regime retributivo, misto e contributivo. Il Dl 201/2011 ha inoltre confermato che il trattamento di vecchiaia è conseguibile a condizione che siano stati perfezionati almeno 20 anni di contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo.

Per le pensioni da liquidare ai lavoratori a favore dei quali il primo accredito contributivo risulta versato dal 1° gennaio 1996 (i cd. contributivi puri) è prevista tuttavia una ulteriore condizione: la prestazione infatti può essere liquidata con gli indicati requisiti anagrafici e contributivi previsti per il sistema retributivo e misto solo nelle ipotesi in cui l’importo del rateo non sia inferiore a 1,5 volte l’ammontare dell’assegno sociale (cioè circa 670 euro per il 2014). Tale soglia minima dovrà essere rivalutata annualmente sulla base delle variazione media quinquennale del Pil, come calcolata dall’Istat.

Si tratta di un importo che di fatto potrebbe ostacolare il pensionamento a quei lavoratori che hanno la minima anzianità contributiva e hanno avuto, nell’arco della vita lavorativa, retribuzioni piuttosto basse; una carriera lavorativa che dunque darebbe diritto a prestazioni previdenziali ridotte. Ciò è  vero anche se bisogna ricordare che l’importo del rateo beneficerà di coefficienti di trasformazione più elevati che dovrebbero rendere comunque piu’ agevole il raggiungimento dell’importo soglia richiesto dalla legge.

Si prescinde da questo importo minimo del rateo nei casi in cui il lavoratore abbia raggiunto un’età pari, almeno a 70 anni (il requisito tuttavia è da adeguare alla stima di vita Istat); in questi casi, inoltre, il requisito contributivo minimo richiesto per avere diritto alla prestazione non sarà piu’ di 20 anni ma sarà sufficiente un’anzianità contributiva effettiva pari, almeno, a cinque anni.

In alternativa alla pensione di vecchiaia con le regole sopra descritte i “contributivi puri” possono conseguire la “pensione anticipata contributiva” all’età di 63 anni ed almeno 20 anni di contribuzione effettiva (a condizione però che l’importo del rateo sia almeno pari a 2,8 volte l’assegno sociale, cioè circa 1.250 euro al mese) oppure la pensione anticipata “standard” a 42 anni e 6 mesi di contributi (41 anni e 6 mesi per le donne) indipendentemente dall’età anagrafica. Ovviamente tali requisiti devono essere adeguati alla stima di vita Istat.

Fonte: pensionioggi


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