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Riforme, approvato il “Senato dei 100″. Sarà conforme alle scelte degli elettori

Creato il 03 ottobre 2015 da Stivalepensante @StivalePensante

L’Aula del Senato ha approvato l’articolo 2 del ddl riforme. I sì sono 160, i voti contrari 86, 1 astenuto. La maggioranza regge, ma per un solo voto non raggiunge la maggioranza assoluta. L’articolo 2 del ddl Boschi, assieme all’articolo 1 già licenziato dall’Aula di palazzo Madama, rappresenta uno degli assi portanti dell’intera riforma costituzionale, e disciplina la composizione e l’elezione dei senatori. Con l’approvazione dell’articolo 2 del ddl riforme, si delinea la configurazione della futura Camera delle autonomie.

(affaritaliani.it)

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Nasce il “Senato dei 100″, con i futuri senatori che saranno sì eletti dai consigli regionali, ma “in conformità alle scelte degli elettori”. E’ il frutto dell’intesa raggiunta dalla maggioranza con la minoranza Pd, e messa nero su bianco nell’emendamento a prima firma Finocchiaro, poi sottoscritto da tutti i capigruppo delle forze che sostengono il governo. Non un’elezione diretta, dunque, ma i consigli regionali saranno comunque tenuti a rispettare le scelte fatte dai cittadini. Il futuro Senato, quindi, sarà composto da 100 senatori, 95 eletti dagli organi territoriali e cinque di nomina del presidente della Repubblica.

La nuova formulazione dell’articolo 2 del ddl riforme, recita: “Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica. I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due. La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma. Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri”. (AGI)


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