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Rinuncia all’eredità: quando conviene, come rinunciare. E il fisco?

Da Raffa269

denuncia successione con modello 4Vediamo di chiarire la convenienza alla rinuncia all’eredità e come fare praticamente, insieme agli eventuali adempimenti da porre in essere per questa rinuncia. Tutto questo dando anche qualche accenno ai profili tributari, ossia alle imposte e tasse che dovrete sostenere.

Cos’è la rinuncia all’eredità
E’ l’atto con il quale il chiamato all’eredità manifesta la propria volontà di non ereditare i beni che per successione o per legato gli sono stati conferito dal decuius e che per diritto gli spetterebbero e che trovate descritta e disciplinata nellarticolo 519 del codice civile.

La caratteristica che è un pò una fregatura è che si rinuncia non dopo aver acquisito l’eredità ma prima di conoscerla o quanto meno di averne la piena conoscenza. Ecco perchè talvolta si sente parlare di persone che hanno ereditao una montagna di debiti del de cuius. Non è raro il caso di erdità in cui vi sono immobili da una parte e tanti debiti, magari per cartelle esattoriali dall’altra. Resta quindi difficile talvolta comprendere la convenienza ad accettare o meno l’eredità.

Il problema sta nel fatto che la qualità di erede, una volta acquisita, non può essere lasciata e una volta rinunciata non può essere più ri-acquisita, perchè si perde ogni diritto in quanto ha una validita retroattiva. Questo significa che qualora un vostro parente defunto vi ha lasciato debiti e voi vi avete rinunciato dopo si scopre fosse anche proprietario di un castello in Svizzera purtroppo vi attaccate per usare un francesismo.

Fondamentale quindi fare una verifica sulla consistenza del patrimonio del defunto facendosi aiutare da un notaio e analizzando tutti i pubblici registri catastali, verificando eventuali atti di pignoramento, eventuali fallimenti e qualsiasi altra informazione sia utile a ricostruire l’effettivo saldo tra crediti e debiti che si andranno ad ereditare. La prima verifica resta quella documentale a casa dove in linea di massima si mantiene traccia di eventuali consistenze patrimoniali o beni mobili o mobili lasciati in eredità eventuali pegni o vincoli su di essi per cui sono molto importanti:

  • Testamento
  • Estratti conto bancari
  • visure catastali di eventuali beni immobili
  • verifica sui pubblici registri dei beni mobili
  • corrispondenza
  • ultima dichiarazione dei redditi
  • certificato delle pendenze tributarie

Se il fisco ci notifica una cartella di pagamento del defunto
Inutile dire che il problema più grave di queste eredità è rappresentato da eventuali pendenze tributarie in capo al defunto che potrebbe talvolta erodere e non rendere conveniente l’accettazione dell’eredità. Ma non scoraggiatevi in quanto in alcuni casi tali cartelle sono viziate nel procedimento di formazione dell’atto e non sono sempre valide anche nei confronti dell’erede che accetta l’eredità.

Comunque esiste il caso di notifica da parte dell’Agenzia delle Entrate di avvisi di accertamento o cartelle anche ai soggetti che non hanno formalmente accettato l’eredità, il che è abbastanza antipatico… perchè oltre al danno anche la beffa di doversi difendere!
Sappiate comunque che la cartella sarebbe illegittima  (Corte di Cassazione con la Sentenza 3.12.2013, n. 27093) anche nel caso in cui abbia ricevuto la cartella prima di averla accettata formalmente.

Il fisco naturalmente non si ferma per cui procede alla riscossione dle tributo nei confronti di nuovi soggetti per cui si scaglia contro il primo chiamato all’eredità, verifica e se questo ha rinunciato va sul secondo e così via sulla  base  sulla base dei livelli delle successioni testamentarie dche potete trovare descritti nell’articolo 523 del codice civile e per le successioni legittime nell’articolo 522 codice civile. Nella prima ipotesi, trova in  primo  luogo  applicazione  la  eventuale sostituzione prevista dal testatore, nel qual caso l’eredità o la quota  del rinunciante si devolvono a favore della persona indicata  quale  sostituito; qualora  tale  volontà  rimanga  inespressa,  soccorrono  (ricorrendone  gli estremi), prima le norme sulla rappresentazione e  poi,  in  subordine, quelle relative all’istituto dell’accrescimento  (che  postula  peraltro  la chiamata congiuntiva) (39)  o,  in  estrema  ipotesi,  la  disciplina  della successione legittima. In presenza di  successione legittima,  invece,  se  non  ha  luogo  la rappresentazione, la quota del rinunziante si devolve a coloro che  con  lui sarebbero entrati in concorso; nei  casi  ove  il  rinunziante  sia  l’unico chiamato, cioè qualora non esistano  concorrenti,  l’eredità  si  devolve  a coloro ai quali spetterebbe se egli mancasse, secondo le categorie e i gradi stabiliti dalla legge, ed in caso ancora di mancanza di  altri  successibili l’eredità è comunque devoluta allo Stato, ex art. 586, c.c., (“l’acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione  e  non  può  farsi  luogo  a rinunzia”, fermo restando che “lo Stato non risponde dei debiti ereditari  e dei legati oltre il valore dei beni acquistati”). (Rivista il Fisco)

Chiarisco inoltre comnque che la semplice presentazione della dichiarazione di successione non implica che state accettando l’eredità in quanto se siete eredi sarete prima chiamati e poi dovrete successivamente esprimere la vostra accettazione o rinuncia. Per questo prima dell’accettazione non sarete ancora definibili come eredi ma solo come chiamaticon le conseguenze del caso viste anche nell’ambito del pagamento dell’ imposta di successione (che sarebbe l’imposta di registro).

Come si rinuncia all’eredità

La rinuncia la dovrete fare dinnanzi ad un notaio mediante dichiarazione scritta territorialmente competente in relazione al luogo dell’apertura della successione; è soggetta al particolare strumento di pubblicità costituito dall’inserzione nel Registro delle successioni: tra l’altro, l’omissione della trascrizione non invalida la validità giuridica dell’atto, ma incide solo sull’efficacia di esso nei confronti dei terzi.

Quanto costa la rinuncia all’eredità

La rinuncia all’eredità implica il pagamento di una semplice e ridotta imposta di registro in misura fissa di 168 euro ma a patto che avvenga prima dell’accettazione tacita dell’eredità, in quanto se avviene dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 485 c.c., la rinuncia all’eredità è soggetta all’aliquota proporzionale ordinaria di cui all’art. 1, Tariffa, Parte Prima, D.P.R. 131/1986.


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