L’art. 1126 c.c., regolando la ripartizione tra condomini delle spese di riparazione del lastrico solare di uso esclusivo di uno di essi, non si riferisce alle riparazioni riconducibili a difetti originari di progettazione o esecuzione dell’opera indebitamente tollerati dal singolo proprietario: in questa ipotesi, infatti, l’onere economico grava in via esclusiva sul proprietario del lastrico stesso.
Cassazione Civile, sez. II, 6 febbraio 2013, n. 2840
Teramo, 08 Febbraio 2013 Avv. Annamaria Tanzi
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