La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 26 del 27 giugno 2011, ha risposto ad un quesito della Confindustria, in merito alla disciplina dei riposi settimanali di cui all’art. 9 del D.L.vo n. 66/2003. In particolare, l’istante chiede se, ai sensi della disposizione normativa citata, sia possibile fruire del riposo settimanale “in un giorno diverso dalla domenica“, ogni qualvolta specifiche esigenze dell’azienda di carattere tecnico – organizzativo e produttivo richiedano la predisposizione di uno o più turni di lavoro da espletarsi anche in tale giornata. La risposta in sintesi: “…In linea con le argomentazioni sopra sostenute e in risposta al quesito avanzato, si ritiene pertanto, che nell’ipotesi in cui l’azienda adotti un modello di lavoro a turni, finalizzato ad assicurare la continuità della produzione, sia possibile per il personale coinvolto nel sistema di turnazione (compreso il personale addetto allo svolgimento di lavori preparatori, complementari o la cui presenza è obbligatoria per legge) fruire del riposo settimanale in un giorno diverso
dalla domenica a prescindere dal tipo di lavorazione effettuata. Resta evidentemente fermo l’obbligo di rispettare il comma 1 del citato art. 9, secondo il quale il riposo settimanale va comunque goduto ogni sette giorni, va cumulato con le ore di riposo giornaliero e può essere calcolato “come media in un periodo non superiore a 14 giorni“.”
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