Stante l’estraneità al rapporto tributario della richiesta volta ad ottenere il risarcimento nei confronti dello Stato per il mancato adeguamento alla normativa comunitaria, non può trovare attrazione tale domanda subordinata rispetto a quella principale volta al giudice tributario finalizzata ad ottenere il rimborso delle ritenute fiscali subite in relazione all’indennità di accompagnamento al termine del rapporto di lavoro, quale incentivo all’esodo.
Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 12 marzo – 19 aprile 2013, n. 9531 Teramo, 12 Luglio 2013 Avv. Annamaria Tanzi © RIPRODUZIONE RISERVATAMagazine Legge
Risarcimento sul mancato adeguamento dello Stato italiano alla disciplina comunitaria: la giurisdizione è del giudice ordinario
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