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Riscaldamento autonomo: come fare il distacco dall’impianto condominiale e se conviene

Da Raffa269

Riscaldamento autonomo: come fare il distacco dall’impianto condominiale e se convieneVediamo in sintesi come si deve procedere per il distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato condominiale per installare quello autonomo senza avere problemi con il proprio condominio... e cerchiamo di capire anche la convenienza economica conseguente a questa scelta.

I vantaggi del passaggio all'impianto autonomo

Chiaramente gli orari di accensione e spegnimento del riscaldamento condominiale, oltrechè la temperatura settata, sono le principali cause di "lancio di coltelli" nelle assemblee condominiali... per cui attrezziamoci per guadagnarci la libertà passando al riscaldamento autonomo.

I passi da effettuare per passare al riscaldamento autonomo sono i seguenti:

  1. Il primo passo da effettuare è individuare un ingegnere che ci capisce della materia ed abbia appeal con le norme in materia che inutile dirlo sono difficili da trovare e talvolta difficili da leggere. Io credo di averlo trovato. Se non è così significa che dovrò rifare i lavori a casa per passare al centralizzato pe rcui spero che di non sbagliarmi.
  2. Redazione della perizia asseverata in cui vengono descritti:
    1. Descrizione degli interventi che si intendono effettuare e i rilievi sull'abitazione e sulle caratteristiche dellos tabile
    2. le caratteristiche dell'impianto centralizzato per l'individuazione del calore di cui il vostro appartamento beneficierà per il fatto che sarete confinanti con pareti, soffitti o pavimenti o colonne che all'interno godono del passaggio delle tubazioni del riscaldamento centralizzato.
    3. Dichiarazione dell'ingegnere sul fatto che il riscaldamento autonomo non determina un depotenziamento di quello centralizzato o alcun danno al condominio.
    4. Quantificazione economica del beneficio determinato dall'induzione del calore derivante dal riscaldamento centralizzato
    5. Passaggio in assemblea rispetto al recepimento (e non approvazione) del distacco comprovato da perizia.
    6. Verifica dell'esclusione dalla tabella per il calcolo delle competenze del riscaldamento condominiale: si perchè non è detto che recepiscono le risultanze, si scordino, le calcolno uguale ecc.
  3. Il secondo passo è la verifica della fattibilità tecnica prima di iniziare i lavori di ristrutturazione del rispetto delle distanze con le altre abitazioni per lo scarico dei fumi e dei requisiti tecnici identficati accuratamente dalla norma con tanto di disegni. Quando l'ingengere me li ha fatti vedere mi sono commosso perchè tispiegavano proprio le distanze
  4. Individuazione della caldaia a concensazione che consente il distacco e anche di fruire dei benefici fiscali per il risparmio energetico che ricordiamolo sono saliti a ben il 50% in 10 anni per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2015 (speriamo nella proroga).
  5. Comunicazione all'amministratore di condominio della volontà distaccarsi: essendo un campo dove è necessario un approfondimento giuridico l'amministratore condominiale se non preprato potrebbe interrompervi i lavori mentre li state facendo facendoli rallentare o in alcuni casi bloccare per cui meglio avvertirlo prima dicendogli che gli cnsegnerete la perizia dell'ingegnere

La norma tecnica UNI 7129:2008 recita che " Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione, Progettazione e installazione, Parte 3: Sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione" vi indicherà le distanze per rispettare gli scarichi sulla facciata

La relazione addiritittura individua con disegno quali sono le caratteristiche del posizionalmento dei terminali di scarico a seconda delle tipologie di apparecchi al punto punto 4.3.3.2.

Per gli apparecchi di tipo C a tiraggio forzato si applica il punto 4.4.4. (che richiama 4.3.3.2), cioè figura 10 e prospetto 4, della norma UNI 7129 parte 3 del 2008

Nel D.lgs. n.102 del 4 luglio 2014 all'articolo 14, dove si consente di scaricare a parete anche per impinati e caldaie a condensazione per generatori a condensazione. Tale decreto amplia le possibilità già offerte dalla Legge 90 del 2013 purchè sempre conformi alla normativa comunitaria UNI 7129 del 2008.

Il D.lgs. n°102 del 4 luglio 2014, art. 14, comma 8 e 9, recita che: " 9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. (comma così sostituito all'art. 17-bis della legge n. 90 del 2013)
9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui: (comma introdotto all'art. 17-bis della legge n. 90 del 2013)
a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto. d) si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione; (lettera aggiunta dall'art. 14, comma 8, d.lgs. n. 102 del 2014)
e) vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto. (lettera aggiunta dall'art. 14, comma 8, d.lgs. n. 102 del 2014)
9-ter. Per accedere alle deroghe previste al comma 9-bis, è obbligatorio:
i. nei casi di cui alla lettera a), installare generatori di calore a gas a camera stagna il cui rendimento sia superiore a quello previsto all'articolo 4, comma 6, lettera a), del d.P.R. del 2 aprile 2009, n. 59; ii. nei casi di cui alle lettere b), c), e d), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti; iii. nel caso di cui alla lettera e), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti, e pompe di calore il cui rendimento sia superiore a quello previsto all'articolo 4, comma 6, lettera b), del d.P.R. del 2 aprile 2009, n. 59;
iv. in tutti i casi, posizionare i terminali di scarico in conformità alla vigente norma tecnica UNI7129 e successive modifiche e integrazioni
(comma introdotto all'art. 17-bis della legge n. 90 del 2013, poi sostituito dall'art. 14, comma 9, d.lgs. n. 102 del 2014)
9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter. (comma introdotto all'art. 17-bis della legge n. 90 del 2013)

Importante: il conguaglio di fine anno

Nella perizia l'ingegnere quantificherà economicamente anche il beneficio derivante dall'induzione di calore nel vostro appartamento derivante dal riscaldamento centralizzato. Tale beneficio potrà essere richiesto come conguaglio dal condominio o meno. In effetti per il condominio non parliamo di una vera a propria dispersione di calore perchè voi comunque continuate ad utilizzare il vostro riscaldamento autonomo. Tuttavia potrebbero richiederlo anche se sul punto ci sarebbe da riflettere perchè voi con il vostro riscaldamento autonomo apportate calore allo stabile per cui potrebbe essere considerata pari e patta.

Vantaggi economici del passaggio

Tuttavia ci potrebbe essere questa possibilità vista sopra. Vi dico che nella mia perizia di una palazzina di 5 o 6 piani è stato quantificato in 170 euro annue, ma l'assembla ancora non ha deliberato alcunchè o deciso di addebitarmi o meno questi costi descritti in perizia.

In compenso non vi dico la gioia di settare la temperatura, l'accensione e lo spegnimento, fiondare lo stufetta elettrica nel primo cassonetto sottocasa e non ultimo vedere nella riunione condominiale di giorni fa i condomini litigare ancora per gli orari di accensione.

In compenso le bollette per una famigia di 4 persone sono all'incirca di 40/50 euro al mese e dovete considerare che voi con quel'acqua ci cucinate e vi ci lavate, e alla fine state avendo un risparmio nella bolletta della luce.

Ricordatevi anche che godete delle agevolazioni fiscali sul risparmio energetico per cui perizia, lavori di ristrutturazione e posa in opera, nonchè la caldaia beneficeranno della detrazione fiscale sul risparmio energetico

Conclusioni

Riscaldamento autonomo: come fare distacco dall’impianto condominiale conviene

In sintesi il passaggio è fattibile e conviene, per cui sotto con le domande!
Se invece vi serve il numero del perito scrivetemi in privato e se lui sarà d'accordo vi metterò in contatto direttamente.

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Riscaldamento autonomo: come fare distacco dall’impianto condominiale conviene


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