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Rischia il licenziamento chi timbra il “cartellino presenza” per conto di un collega

Creato il 06 marzo 2014 da Yellowflate @yellowflate

gargiuloSe il dipendente timbra il “cartellino presenza” per conto di un collega può subire il licenziamento. Perché però tale licenziamento sia legittimo, è necessario che il datore di lavoro riesca a provare che il titolare del cartellino non era presente in azienda al momento della timbratura.

È quanto affermato da una recente sentenza con cui la Cassazione ha dichiarato nullo il licenziamento disciplinare di due dipendenti che si erano scambiati il tesserino presenze. (Cass. sent. n. 4983 del 4.03.2014)

Quando il datore di lavoro scopre che un proprio dipendente ha finto di essere presente in azienda facendosi timbrare il cartellino da parte di un collega, può legittimamente irrogare un licenziamento disciplinare tanto al dipendente assente quanto a quello che ha timbrato il cartellino al suo posto.

Il licenziamento disciplinare può, infatti, essere irrogato quando il dipendente pone in essere un grave inadempimento, violando le regole discendenti dal rapporto di lavoro.

Tuttavia, nel caso delle false timbrature di cartellino, il licenziamento può essere illegittimo se il datore di lavoro non prova che il dipendente per il quale il cartellino è stato timbrato era effettivamente assente.

In assenza di tale prova, manca la dimostrazione del comportamento inadempiente del lavoratore e quindi della giusta causa del licenziamento. Infatti, timbrare il tesserino per il collega presente non può costituire causa di licenziamento; si tratterebbe di un provvedimento sproporzionato e, come tale, illegittimo.

Il datore dovrebbe dunque provare che il dipendente che ha timbrato il cartellino non era in realtà presente (essendo a quel punto evidente che qualcun altro abbia timbrato per lui) e che simile condotta è così grave da giustificare la cessazione del rapporto di lavoro.

Nel momento in cui il dipendente impugna il licenziamento ricade sul datore l’onere di provare le false attestazioni di presenza o l’orario di ingresso dei dipendenti coinvolti nella illegittima timbratura del cartellino.

Foggia, 6 marzo 2014    Avv. Eugenio Gargiulo


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