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Risparmio Energetico spese di ristrutturazione con agevolazione 55% (ora 65%)

Da Raffa269

detrazioni lavori manutenzionePer fruire degli incentivi fiscali sul risparmio energetico del 55% ora diventato 65% ai fini della riqualificazione degli edfici e delle abitazioni, dei condomini ai fini Irpef  con un bonus fiscale potete leggere questa guida che vi darà alcune indicazioni utili alle domande su come fruire dell’agevolazione introdotta dal decreto incentivi e come si modificherà con il Decreto Ecobonus del 2013.

Quanto vale la detrazione fiscale per il risparmio energetico

Le detrazioni fiscali per il risparmio energetico sono fruibili nella misura del 65% per gli interventi effettuati, intesi come spese sostenute, fino al 5 giugno 2013, delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015, per interventi sulle singole unità, immobiliari dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015. Dal 2016, al momento spariranno.

Gli interventi di ristrutturazione agevolabili per il risparmio energetico sinteticamente sono le opere di ristrutturazione finalizzate alla riqualificazione energetica di edifici esistenti (cfr il comma 344 della Legge 296 del 2007, gli interventi di ristrutturazione su edifici esistenti, case, abitazioni o unità immobiliari che hanno ad oggetto strutture opache verticali e orizzontali, infissi, finestre sempre a patto che mantengano i requisiti di mantenimento del calore che in gergo tecnico prende il nome di trasmittanza termica e che quindi permettano il risparmio energetico, nonché le opere che abbiano ad oggetto l’installazione di pannelli solari fotovoltaici finalizzati alla produzione di acqua calda per il consumo domestico o industriale.

Dalla circolare 63 del 2013 viene chiarito che anche l’acquisto di scaldabagni o impinati di riscaldamento acquistati dal 6 giugno 2013 possono essere detratti con la maggiore aliquota del 65%.

Per uso industriale il fisco intende che la produzione di energia elettrica che permette il riscaldamento dell’acqua o anche solo la conduzione di calore può essere utilizzata anche da impianti industriali o da fabbricati facendo riferimento alle piscine o alle strutture sportive, scuole ecc. I lavori agevolabili sono anche quelli che abbiano ad oggetto la sostituzione (da provare) di impianti di climatizzazione composti da caldaie a condensazione.

In Sintesi le tipologie di interventi ammessi

Le spese ammesse in detrazione comprendono sia i costi per i lavori edili relativi all’intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l’intervento stesso e acquisire la certificazione energetica richiesta. Per gli interventi di riqualificazione energetica dell’edificio sono detraibili, oltre alle spese professionali, quelle relative alla forniture e alla posa in opera di materiali di coibentazione e di impianti di climatizzazione, nonché la realizzazione delle opere murarie ad essi collegate.

Per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica sono invece detraibili le spese riguardanti:

a) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica “U” degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali e accessorie, attraverso la fornitura e la messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti o la fornitura e la messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti o la demolizione e la ricostruzione dell’elemento costruttivo

b) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica “U” delle finestre, comprensive degli infissi, attraverso il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e la posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso il miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda, attraverso il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e la posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso o il miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni

c)  la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento oppure lo smontaggio e la dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e di regolazione, nonché sui sistemi di emissione

Chi può fruire delle agevolazioni

Sono i contribuenti soggetti passivi di imposta residenti e non sul territorio dello Stato, persone fisiche, lavoratori autonomi e agenti o esercenti arti e professioni, società di persone e di capitali, associazioni tra professionisti, enti pubblici e privati che abbiano effettivamente sostenute le spese e che vantino nei confrotni dell’immobile un diritto di proprietà o che siano inquilini o che siano di un diritto reale sull’immobile o anche i comodatari oppure anche i familiari conviventi o anche il coniuge assegnatario sull’immobile anche se di propeitetà dell’altro coniuge.

E’ invece ancora da chiurire se possono essere agevolate anche le società in quanto l’agenzia delle entrate è del parere di no mentre la norma non prevede alcuna limitazione me soggettiva nè oggettica alla dtrazione degli interventi come anche ribadito dal consiglio dell’ordine dei dottori commercialisti. Anche nel modlelo Unico società di capitali non vi sono limitazioni per cui sarei dell’avviso di ricomprendere tra i soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni fiscali anche i soggetti Ires.

Come fruire delle agevolazioni fiscali sulla ristrutturazione ed il risparmio energetico

Essere proprietari di una casa, appartamento, unità locale o anche avere  o vantare un diritto reale di godimento sullo stesso ossia essere un nudo proprietario, usufruttuario, comodatario, ma anche semplice affittuario dello stesso in modo da poter sostenere dei costi ed avere la possibilità di farli. Dovrete oltre ad effetture mediante bonifico l’acquisto avendo cura di indicare (quasi tutte le banche lo prevedono) se il bonifico è destinato a spese per la detrazione del 36% o del 55% in quanto vi sarà applicata al destinatario una ritenuta d’acconto sui bonifici per lavori di ristrutturazione (molto discussa nell’anno della sui introduzione).

L’allegato F da compilare e trasmettere telematicamente

Per quello che concerne la documetazione da produrre è sufficiente docuentazione tecnica e copia del bonfico effettuato da conservare a casa oltre alla compilazione dell’allegato F da stampare anche se l’invio telematico previsto dal DM dell’11 marzo 2008 lo trovate sul sito dell’ ENEA.

Ulteriori requisiti per fruire delle agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica
Gli interventi di riqualificazione energetica devono riguardare non nuovi, in quanto dovrebbero già rispettare quei requisiti ma dovranno essere indirizzati su edifici esistenti o anche solo parti di questi da desumersi dall’iscrizione catastale. Sapere quali interventi di ristrutturazione su casa in pratica sono agevolabili non è semplice: per questo vi presentiamo un eleneco dettagliato delle opere su cui è possibile richiedere l’agevolazione del 55% delle spese sostenute così aggiornato dal decreto incentivi.

Il nuovo decreto ecobonus 2013 per la casa si hanno importantissime novità in merito alla forza dell’incentivo che sale per quello che riguarda l’aliquota di detrazione Irpef che sale dal 55% al 65% e che vede innalzare il tetto massimo di spesa concessa da 48 mila euro a 96 mila euro, ha disposto l’erogazione di incentivi ed il riconocimento delle spese agevolabili nella misura del 55% (direttamente dall’imposta quindi) ed in 10 anni: ma quali interventi in pratica posso effettuare? Le spese potranno essere effettuate fino al 31 dicembre 2013 per cui cui valutate fin da subito la convenienza ad effettuare l’acquisto.

Quali sono gli interventi per il risparmio energetico

Nelle more della totale incomprensioni di quali fossero effettivamente gli interventi per il risparmio energetico agevolabili fiscalmente il legislatore con apposito decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 (successivamente modificato dal decreto 7 aprile 2008) e che in sintesi riguardano: la riqualificazione energetica di edifici esistenti, gli interventi sull’involucro degli edifici, l’installazione di pannelli solari, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Per riqualificazione energetica degli edifici esistenti non si è definito un elenco apposito anche se valore massimo della detrazione fiscale è di 100 mila euro. Gli interventi qui devono più che altro rispettare nella tipologia che consente il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 – Allegato A. Possiamo quidni considerare che si tratta di  qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma.

Per Interventi sugli involucri degli edifici il valore massimo della detrazione fiscale è di 60 mila euro e parliamo di interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza “U” (dispersione di calore), espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 26 gennaio 2010. In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio, verso l’esterno o verso locali non riscaldati, e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21/E del 23 aprile 2010)

Installazione di pannelli solari per i quali il valore massimo della detrazione fiscale è di 60 mila euro che devono consetire la la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Sulla base delle indicazioni tecniche fornite dall’Enea, sono assimilabili ai pannelli solari i sistemi termodinamici a concentrazione solare utilizzati per la sola produzione di acqua calda. Pertanto, le spese sostenute per la loro installazione sono ammesse in detrazione. Se, invece, si installa un sistema termodinamico finalizzato alla produzione combinata di energia elettrica e di energia termica, possono essere oggetto di detrazione solo le spese sostenute per la parte riferibile alla produzione di energia termica.

In questi casi, la quota di spesa detraibile può essere determinata in misura percentuale sulla base del rapporto tra l’energia termica prodotta e quella complessivamente sviluppata dall’impianto (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 7 febbraio 2011, n. 12/E).

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale per i quali il valore massimo della detrazione fiscale è di 30 mila euro e che consistono nella sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intende la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Per fruire dell’agevolazione è necessario, quindi, sostituire l’impianto preesistente e installare quello nuovo. Non è agevolabile, invece, l’installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti.

Esempi di lavori che godono della detrazione del risparmio energetico

Possiamo procedere alla rimozione e sostituzione con nuovi: serramenti e infissi, pompe di calore, caldaie a condensazione e a biomassa, coibentazione pareti e coperture e interventi di riqualificazione globale. Dal 2012 la suddivisione delle rate diventa in 10 rate costanti a partire dall’esercizio di sostenimento della spesa e sempre nella misura del 55% del costo sostenuto anche se con il nuovo decreto ecobonus si innalzerà al 65%. Leggi comunque l’articolo dedicato a quali sono gli interventi per il risparmio energetico

Per quello che concerne gli interventi che sono mirati alla sostituzione di serramenti ed infissi sono agevolabili a titolo esemplificativo anche i seguenti elementi, sempreché rispettino anche gli ulteriori requisiti relativi alla trasmittenza termica (cui potranno apportare il loro beneficio anche gli elementi oscuranti) e quelli che abbiamo indicati nei precedenti articoli riguardanti l’agevolazione del 55% e sempre nei limiti dei contributi massimi. Tali possono essere: scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e suoi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro). Possiamo inoltre beneficiare del 55% anche per la sostituzione della caldaia di casa che deve lasciare il psto a caldaie a condensazione e dotata delle caratteristiche che sicuramente il vostro rivenditore saprà illustrarvi con maggiore comptetenza, degli impianti termini autonomi, delle stufe o sempechè la loro potenza radiante sia superiore ai 15 Kw.

Nel caso invece di caldaie le opere similari ed i costi che sono sostenuti per la fornitura, la posa in opera, il montaggio, smontaggio, dismissione dell’impianto esistente, comprese le opere elettriche, murarie e quanto altro sia necessario per mettere in funzione il bene ossia dell’impianto termico saranno ricomprese nel totale agevolabile come anche nel caso di acquisto di pannelli fotovoltaici non sarà agevolato solo l’acquisto dei pannelli ma anche le opere necessarie ad integrare e di immettere l’energia nell’impianto e quindi anche l’apertura e la chiusura di tracce, eventuali massetti, come anche interventi di coibentazione o sostituti zone di finestre nonché tutti quegli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e anche generatori con pompe di calore non a condensazione e quindi anche impianti di cogenerazione, rigenerazione e cogenerazione, ecc. Vi ricordo inoltre che tra tali interventi sono ricompresi anche quelli per l’installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici  finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia.

Limiti nel corrispettivo dei lavori

Come per la detrazione del 36% anche in questo caso è prevista una limitazione nei corrispettivi riconosciuti per l’esecuzione dei lavori (posa in opera e materiali) che può essere di 60 mila euro per i pannelli fotovoltaici e per gli infissi, finestre pareti e tutto ciò che è esterno all’edificio e funge da copertura mentre per gli interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti il limite sale a 100 mila euro.

Leggi l’articolo dedicato a quali sono gli interventi per il risparmio energetico

Aggiornamento: i risultati dle primo triennio 2007-2009 evidenziano un grande successo degli incentivi richiesto per gli interventi del risparmio energetico. L’incentivo fiscale sugli interventi di riqualificazione energetica ha incontrato il favore di circa 600mila utenti. Questo quanto emerge dal workshop “Detrazioni fiscali per l’efficienza energetica: analisi, risultati e prospettive che ha illustrato i risultati incoraggianti evidenziando che le richieste sono state circa 600 mila per un ammontare pari ad euro a 1,453 miliardi nel 2007, 3,5 miliardi nel 2008 e 2,9 miliardi nel 2009, un bel contributo per l’indotto.
Aggiornamento 2012: gli interventi per il rispamrio energetico saranno detraibili fino al 31 dicembre 2012.
Aggiornamento 2013: il Governo Letta proroga la misura agevolativa limitatamente ai lavori soggetti alla detrazione del 55% fino al 31 dicembre 2013 con l’innalzamento non solo delle aliquote di detrazione che sale al 65% ma anche del limite di spesa che sale a 96 mila euro dai precedenti 48 mila). Alttrimenti se effettuate lavori di ristrutturazione ordinari invece potet leggere l’articolo edicato alla detrazione del 36% sui lavori di ristruttrazione (ora saliti al 50% ma solo fino al 31 dicembre 2013) in cui troverete quali spese e come indicarle nella dichiarazione dei redditi modello 730.

Mi raccomando anche di leggere l’articolo scritto sulle modalità di pagamento che richiede l’agevolazione fiscale pena la sua nullità ed essendo il rispamrio sul piatto significativo vi consiglio di leggere l’articolo dedicati anche a questo argomento che potete trovare sfruttando il motore di ricerca interna al sito.

Detrazione lavori ristrutturazione e manutenzione


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