Il signor Mauro Meli, nell’intervista rilasciata all’Unione Sarda (vedi post precedente), afferma:
“Non sopporto che si continui ad associare il mio nome al debito del Teatro. Dire che la mia gestione sia stata negativa è falso”
Di seguito riportiamo qualche dato:
Perdita d’esercizio anno 2000 = – (1.059.050.041) perdita d’esercizio 2001 =-1.136.354,00 perdita d’esercizio 2002 = -2.356.857,00
La relazione della Corte dei Conti riporta:
In merito all’entità delle perdite di esercizio subite dalla fondazione negli esercizi 2001 e 2002, va rilevato che l’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 367 del 1996, attribuisce al Ministro vigilante la facoltà di sciogliere il consiglio di amministrazione quando “il conto economico chiude con una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga gravità”.
Il patrimonio netto della Fondazione in parola ha subito perdite pari al 9,69% nel 2001 e al 22,27% nel 2002. La somma dei due valori è pari al 31,96%. Complessivamente il patrimonio netto ha subito una perdita nell’arco del biennio 2001–2002 pari al 29,8%, atteso che la perdita del 22,27% è riferita ad un importo inferiore di quello esistente all’inizio dell’esercizio 2001.
Secondo il Ministero vigilante, al termine dell’esercizio 2002 si sarebbe verificata la condizione per procedere allo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione, avendo la perdita complessiva del biennio superato il limite del 30% stabilito dalla legge. La Fondazione sostiene, per contro, che tale limite va riferito alle perdite di ciascun esercizio, senza possibilità di cumulo con le eventuali perdite dell’esercizio precedente.
Al riguardo, occorre rilevare che la disposizione si riferisce espressamente alla perdita risultante dal “conto economico”, e non dai “conti economici”, di due esercizi consecutivi. Di conseguenza, avendo riguardo alla formulazione letterale della norma, non sembra possibile
accedere alla interpretazione proposta dall’Amministrazione vigilante, anche se, sotto l’aspetto sostanziale, tale interpretazione appare la più rispondente alla tutela dell’interesse pubblico, riconosciuto dallo stesso legislatore, che è quello di salvaguardare, fra l’altro, la consistenza
patrimoniale delle istituzioni in parola da gestioni poco oculate.
Per raggiungere lo stesso scopo, la seconda parte della citata disposizione consente lo scioglimento anticipato del consiglio di amministrazione, senza aspettare l’accertamento delle perdite di due conseguenti esercizi, quanto sussistano fondati elementi che facciano presumere
perdite future di analoga gravità.
Ad avviso di questa Corte, l’esercizio del potere di scioglimento del consiglio di amministrazione, ricorrendo una od entrambe le condizioni previste dalla legge, non può considerarsi automatico, dovendo essere comunque preceduto da una attenta valutazione delle prospettive economico-finanziarie dell’ente. Prospettive che potrebbero denotare un’inversione di tendenza del precedente andamento gestionale, sia in positivo che in negativo e che potranno formare oggetto di valutazione nel prossimo referto.